Cassazione: da quale momento decorre l’effetto interruttivo della prescrizione da parte dell’avviso bonario?

Con l’ordinanza n. 19480 del 12.06.2026, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “L’avviso bonario, inviato con raccomandata a mezzo del servizio postale, quale atto di costituzione in mora del debitore ai fini dell’interruzione della prescrizione, si presume giunto a destinazione, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, sulla base del rilascio dell’avviso di giacenza. Ove il destinatario ne contesti la ricezione, il giudice può ritenere operante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., ma deve verificare l’esito della spedizione sulla base delle relative risultanze e di ogni altro mezzo di prova utile”.

Il fatto affrontato

L’INPS propone ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo azionato con l’avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2010.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che l’atto di costituzione in mora del debitore, quale l’avviso bonario, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla disciplina della notificazione degli atti giudiziari o equiparati.

Per la sentenza, ne consegue che al mittente basta documentare di avere inviato la raccomandata per far sorgere l’onere del destinatario di dimostrare di non averla ricevuta affatto, o di non averne comunque avuto conoscenza, per disservizio postale o per altra ragione.

Secondo i Giudici di legittimità laddove, invece, il destinatario non riesca a fornire detta prova, la presunzione di conoscenza opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo dell’atto, senza che sia necessario attendere il decorso di dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS, cassando con rinvio l’impugnata sentenza.

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