L’INPS, con circolare n. 72/2026, fornisce prime indicazioni operative in merito all’applicazione dell’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 62/2026 cd. “Decreto Primo Maggio”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/2026.
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datoriale per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite mensile di 500 euro, a favore dei datori di lavoro privati che trasformano dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 senza soluzione di continuità rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 – di durata complessiva non superiore a dodici mesi – in rapporti di lavoro a tempo indeterminato con personale non dirigenziale al di sotto dei 35 anni e mai occupato prima a tempo indeterminato.
Il nodo dell’ autorizzazione UE
Una prima notizia fornita dalla circolare è quella che riguarda l’immediata operatività. Le aziende che intendono avvalersi del nuovo esonero contributivo non dovranno attendere l’autorizzazione della Commissione UE e potranno cominciare ad inviare la domanda non appena l’INPS renderà disponibile, nel Portale delle Agevolazioni, il modulo per presentare la domanda di ammissione al beneficio.
La piena operatività dell’incentivo si accompagna però a una questione giuridica non secondaria. L’INPS sostiene che lo sgravio non costituisca un aiuto di Stato e che, di conseguenza, non sia necessaria l’autorizzazione della Commissione europea per renderlo efficace.
Il ragionamento dell’ Istituto tiene conto di una presunta natura generalizzata e speciale del beneficio contributivo, rivolto a tutti i datori di lavoro privati per la stabilizzazione dell’occupazione giovanile a prescindere dal settore economico e area geografica.
L’interpretazione fornita con la circolare n. 72/2026 si discosta però da quanto previsto all’ articolo 4 del Decreto Lavoro, che richiama esplicitamente il vincolo europeo e la necessità del via libera.
La divergenza non è solo teorica: qualora la misura fosse successivamente qualificata come aiuto di Stato non autorizzato, le imprese potrebbero essere chiamate a restituire gli importi fruiti.
Questo è un elemento di attenzione che le aziende devono considerare nella programmazione delle stabilizzazioni.
I requisiti di accesso all’incentivo
Datori di lavoro ammessi
L’agevolazione riguarda tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, mentre le pubbliche amministrazioni sono escluse.
Lavoratori agevolabili
L’esonero contributivo spetta per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a 12 mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, riguardanti giovani lavoratori che, alla data dell’evento incentivato, non hanno compiuto il 35° anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
Al riguardo la circolare precisa che non precludono l’accesso eventuali precedenti rapporti di apprendistato, lavoro intermittente a tempo indeterminato o lavoro domestico stabile, mentre risultano ostativi tutti i precedenti contratti a tempo indeterminato, anche se cessati per dimissioni o mancato superamento del periodo di prova.
Rapporti incentivabili e condizioni
Anche il contratto a termine deve rispettare condizioni precise: deve essere stato stipulato entro il 30 aprile 2026, avere una durata non superiore a dodici mesi ed essere trasformato senza soluzione di continuità tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026.
Sono esclusi dirigenti, apprendisti, lavoratori domestici e intermittenti. La trasformazione deve inoltre determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, calcolato mese per mese sull’intera organizzazione aziendale. Il requisito non è richiesto quando il posto si è liberato per dimissioni, pensionamento, invalidità, riduzione volontaria dell’orario o licenziamento per giusta causa. Nelle società controllate o collegate, la circolare n. 72/2026 conferma che, per espressa previsione normativa, sono escluse dal calcolo dell’incremento le sole diminuzioni del numero di occupati mentre possono essere valorizzate gli aumenti.
Il datore di lavoro non deve aver effettuato nei sei mesi precedenti licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva, e non può effettuarli nei sei mesi successivi alla trasformazione.
Se l’azienda licenzia il lavoratore agevolato o un dipendente della stessa qualifica per giustificato motivo oggettivo, perde il beneficio ed è tenuta a restituire gli importi già fruiti.
Ulteriori condizione alla quale è subordinata la fruizione dell’incentivo è il riconoscimento, in favore dei lavoratori, del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuati sulla base del settore e della categoria produttiva di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Sempre in merito alle condizioni generali di spettanza dell’esonero, l’ INPS introduce una deroga alla disciplina generale prevista all’art. 31, comma1,, lett. A) del D.Lgs. n. 150/2015, in virtù della quale il bonus spetta anche quando la trasformazione costituisce un adempimento di un obbligodi legge o contratto collettivo come nel caso di diritto di precedenza.
Cumulabilità
Il bonus non può essere cumulato con altri esoneri contributivi riferiti allo stesso rapporto di lavoro, ma rimane compatibile con alcune agevolazioni fiscali, con gli incentivi destinati alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere e con l’esonero IVS previsto per le lavoratrici madri.
Le domande
Le domande dovranno essere presentate online all’INPS attraverso una procedura dedicata che sarà attivata con un successivo messaggio dell’Istituto. Le richieste saranno accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 18,2 milioni di euro per il 2026.
Per le trasformazioni non ancora effettuate l’INPS accantonerà le somme e assegnerà all’azienda dieci giorni di tempo per completare la trasformazione e trasmettere la comunicazione obbligatoria; in caso di mancato rispetto dei termini, la prenotazione decadrà.
Conclusioni
Con la circolare n. 72/2026, l’INPS ha chiarito i requisiti per accedere al nuovo incentivo destinato alla stabilizzazione dei giovani under 35. Sebbene la riduzione del costo del lavoro sia potenzialmente molto vantaggiosa, l’accesso alla misura è subordinato a condizioni particolarmente rigorose.
La tesi dell’INPS — secondo cui l’esonero non necessiterebbe dell’autorizzazione UE — espone le aziende a un quadro di forte incertezza giuridica. Se la Commissione Europea dovesse smentire l’Istituto e qualificare la misura come aiuto di Stato selettivo non notificato ai sensi dell’art. 107 TFUE, scatterebbe infatti l’obbligo di revoca e recupero retroattivo dei contributi, gravato da interessi.
| REQUISITO | INCENTIVO |
|---|---|
| Trasformazione agevolata | Dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 |
| Età del lavoratore | Non aver compiuto 35 anni alla data della trasformazione |
| Precedenti contratti a tempo indeterminato | Mai avuti (salvo apprendistato e lavoro domestico) |
| Contratto da trasformare | Tempo determinato di durata massima di 12 mesi |
| Data di inizio del contratto | Entro il 30 aprile 2026 |
| Continuità del rapporto | Obbligatoria, senza interruzioni |
| Durata dello sgravio | Fino a 24 mesi |
| Importo massimo | 500 euro al mese per lavoratore |
| Misura dell’esonero | 100% dei contributi previdenziali a carico del datore (escluso INAIL) |


