Sicurezza sociale UE: gli Stati membri confermano l’accordo provvisorio per la revisione.

I rappresentanti degli Stati membri al Consiglio europeo hanno confermato l’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento UE in merito a una proposta di revisione del coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale a livello dell’Unione europea. In particolare, si tratta dell’aggiornamento dei regolamenti UE sul coordinamento della sicurezza sociale nn. 883/2004 e 987/2009. [qui l’ accordo provvisorio]

Il testo concordato dal Consiglio europeo aggiorna la normativa in vigore dell’UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale rendendola più chiara, più equa e più facile da applicare. Le norme rivedute rafforzeranno la mobilità dei lavoratori; di conseguenza per le persone che si trasferiscono per vivere o lavorare in un altro paese dell’UE sarà più facile esercitare i propri diritti. L’intervento punta a rendere il quadro normativo più chiaro e a colmare alcune lacune delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento a cinque ambiti principali:

Prestazioni di disoccupazione

In base all’accordo raggiunto con il Parlamento, chi cerca lavoro in un altro paese dell’UE può continuare a ricevere le prestazioni di disoccupazione dal paese precedente per sei mesi, periodo che può essere prorogato, a discrezione del paese precedente, fino alla fine del periodo in cui si ha diritto alle prestazioni.

Inoltre, secondo il principio “lex loci laboris”, i lavoratori che per un periodo ininterrotto di 22 settimane sono stati attivi (ossia avevano un impiego, erano lavoratori autonomi e/o hanno versato contributi assicurativi) in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono hanno diritto a ricevere le prestazioni di disoccupazione dall’ultimo paese in cui sono stati occupati, purché soddisfino le condizioni previste dalla legislazione nazionale di detto paese per aver diritto alle prestazioni di disoccupazione.

Prestazioni per l’assistenza di lungo periodo  

L’accordo provvisorio mantiene l’obiettivo della Commissione di tener conto della crescente importanza del ruolo svolto dalle prestazioni per l’assistenza di lungo periodo nei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Accresce la certezza del diritto chiarendo le norme sulla base delle quali tali prestazioni possono essere coordinate, agevolando in tal modo la mobilità di chi necessita di assistenza di lungo periodo e delle persone che prestano detta assistenza.

I colegislatori hanno convenuto di aggiungere una definizione chiara e un elenco di prestazioni per l’assistenza di lungo periodo disciplinate dalle nuove norme, che saranno riesaminate dalla Commissione tre anni dopo l’entrata in applicazione.

Notifica preventiva

In base all’accordo raggiunto con il Parlamento, nel caso in cui un lavoratore svolga attività in un altro Stato membro, è opportuno che le autorità competenti dello Stato membro di origine siano notificate preventivamente. Sono previste eccezioni in caso di viaggi di lavoro e attività a breve termine (ossia con una durata massima di tre giorni consecutivi di lavoro in un periodo di 30 giorni consecutivi). L’eccezione per le attività a breve termine non si applica ai lavoratori edili.

Prestazioni familiari

Le norme dell’UE garantiscono che le persone possano ricevere prestazioni familiari dal paese competente per la loro sicurezza sociale anche nel caso in cui i loro familiari vivano in un altro paese dell’UE, come se tutti risiedessero nello stesso luogo.

I colegislatori si sono allineati alla proposta della Commissione relativamente all’obiettivo di promuovere responsabilità di cura dei figli condivise e di eliminare potenziali disincentivi finanziari per i genitori che riducono il proprio orario di lavoro per prendersi cura dei figli. L’accordo chiarisce la distinzione tra le prestazioni familiari in denaro – destinate a sostituire il reddito non percepito a causa della cura dei figli – e tutte le altre prestazioni familiari.

Persone economicamente inattive

Per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni destinate alle persone economicamente inattive che si trasferiscono in un altro paese dell’UE, il testo di compromesso fa riferimento alla giurisprudenza recente in materia e sottolinea inoltre che è opportuno non impedire ai cittadini mobili di contribuire ai regimi di assicurazione malattia.

Persone che lavorano in due o più Stati membri

Nel caso di persone che svolgono attività professionali in due o più Stati membri, è necessario stabilire quale legislazione sia di applicazione. L’accordo provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento fornisce ulteriori orientamenti per individuare la sede legale o il luogo di attività dell’impresa o del datore di lavoro, al fine di stabilire quale sia la legislazione applicabile.

Prossime fasi  

L’accordo provvisorio deve ancora essere approvato dal Parlamento europeo. Sarà poi adottato formalmente dalle due istituzioni dopo la messa a punto giuridico-linguistica.

 

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