Min. Lavoro: Oscillazione premi per andamento infortunistico. Pubblicato il decreto.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione pubblicità legale, il decreto 2 aprile 2026, emanato di concerto con il ministero dell’economia, che approva le modifiche delle aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico fissate dall’Inail con le delibere n. 146/2025 e n. 185/2025.

Il provvedimento dà attuazione alla revisione delle aliquote di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole prevista dal D.L. 159/2025, già anticipata dall’INAIL con la Circolare 3/2026 in sede di autoliquidazione 2025/2026.

Il decreto rende definitivi gli sconti fruiti dai datori di lavoro e applicati dall’Inail con la riserva di richiedere eventuali maggiori premi qualora non fosse intervenuto il decreto attuativo.

Le nuove aliquote hanno effetto dal 1° gennaio 2026 e confermano il sistema di riduzioni parametrato al numero di lavoratori-anno del triennio e all’indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR). Le percentuali di riduzione arrivano fino al:

  • 28% per le PAT con N fino a 50;
  • 31% per le PAT con N superiore a 50 e fino a 100;
  • 37% per le PAT con N superiore a 100, in caso di ISAR pari a -1.

Il decreto conferma inoltre l’aumento dal 5% al 13% dell’aliquota di riduzione per le PAT per le quali non è possibile calcolare la significatività statistica.

Oltre alla nuova Tabella A Bonus, il provvedimento approva modifiche agli articoli 6, 7, 8, 10, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi e aggiorna la descrizione di alcune lavorazioni riferite alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività.

Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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