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Cassazione: le conseguenze dell’invalidità del trasferimento d’azienda


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Con la sentenza n. 17491 del 20.08.2020, la Cassazione afferma che, in caso di invalidità del trasferimento d’azienda per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro non si trasferisce in capo al cessionario e resta nella titolarità dell'originario cedente.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere il pagamento della somma di € 43.743,92, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata ottemperanza all'ordine di reintegrazione disposto con altra sentenza resa tra le stesse parti, che aveva accertato l‘illegittimità della cessione del ramo di azienda presso cui era adibito il dipendente.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che il dipendente aveva aderito ad una proposta conciliativa della cessionaria che aveva determinato l'estinzione del rapporto di lavoro intercorso con la stessa.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che il trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro - che resta unico ed immutato nei suoi elementi oggettivi - solo laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. che, in deroga all'art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto.

Per la sentenza, detta unicità è destinata a venire meno qualora il trasferimento sia dichiarato invalido.
In tale circostanza, dunque, i lavoratori coinvolti instaurano con il cessionario un nuovo rapporto, diverso da quello intercorrente con l‘impresa cedente.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che le vicende concernenti il rapporto «di fatto» instaurato con il soggetto cessionario non possono spiegare alcuna efficacia sul parallelo ed originario rapporto di lavoro rimasto in essere con il cedente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore, non potendo la conciliazione intervenuta con la società cessionaria avere alcuna efficacia estintiva del rapporto con l’azienda cedente.

A cura di Fieldfisher