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Cassazione: è legittimo il trasferimento di un ramo d'azienda dematerializzato?


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Con la sentenza n. 17201 del 26.05.2025, la Cassazione afferma che, ai fini della legittimità del trasferimento d’azienda, il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria.

Il fatto affrontato

I lavoratori impugnano giudizialmente il trasferimento del ramo d'azienda cui erano adibiti, deducendo la nullità della cessione per insussistenza dell'autonomia del ramo e per difetto di preesistenza dello stesso rispetto alla cessione.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, dichiarando l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti del trasferimento del ramo d'azienda.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, in astratto, è legittima anche una cessione di ramo dematerializzato d'azienda, ma a condizione che il gruppo di dipendenti ceduti esprima una professionalità omogenea e coesa mediante uno specifico e peculiare know-how.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, il ramo d'azienda deve pur sempre rispettare la nozione di impresa e, pertanto, deve avere quell'autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento dell'attività imprenditoriale sul mercato, quindi anche verso terzi e non solo verso la cedente.

Per la sentenza, inoltre, il predetto elemento costitutivo dell'autonomia funzionale – in ossequio anche a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria – deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento.

Difettando detti requisiti nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società cedente e della società cessionaria.

A cura di WST