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Cassazione: indennizzo riconosciuto per l’invalidità del termine apposto ai contratti non include l’anzianità di servizio maturata dal lavoratore


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Con la sentenza n. 17248 del 02.07.2018, la Cassazione afferma che l’indennità ricompresa tra 2,5 e 12 mensilità dovuta, ai sensi dell’art. 32 della l. 183/2010, per effetto della conversione a tempo indeterminato del contratto a termine è onnicomprensiva, nel senso che ristora tutti i pregiudizi, sia di carattere retributivo che contributivo, che il prestatore abbia subito nel periodo compreso tra la scadenza del contratto a termine e la sentenza del giudice che ordina la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, assistente di volo, a seguito dell’emanazione della sentenza che aveva dichiarato la nullità del termine apposto dalla società datrice ad una serie di contratti intercorsi con la medesima, ricorre giudizialmente al fine di ottenere le differenze retributive derivanti dall’anzianità di servizio maturata durante i periodi di effettivo lavoro prestato nell’ambito dei suddetti contratti a tempo determinato.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che in presenza di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato di cui sia dichiarata la nullità, l’indennizzo risarcitorio previsto dall’art. 32, comma 5, della l. 183/2010 (abrogato e sostituito dall’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2015) in misura pari ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ristora per intero, sotto tutti i possibili profili (retributivo e contributivo) i pregiudizi subiti dal lavoratore con riferimento, però, ai soli intervalli di tempo in cui non vi è stata prestazione lavorativa.

Secondo i Giudici di legittimità, invece, detto indennizzo risarcitorio non è inclusivo di quanto il lavoratore abbia maturato per i periodi di lavoro effettivamente prestato in forza dei contratti a termine privi di validità.

Con riferimento a questi ultimi periodi, dunque, per la sentenza, non opera il principio di onnicomprensività dell’indennizzo risarcitorio ed il lavoratore ha diritto ad ottenere, quale ulteriore tutela, il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sotto ogni possibile effetto.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher