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Piattaforme digitali, la nuova direttiva europea a tutela dei lavoratori


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Il 24 aprile scorso è stata adottata la nuova direttiva che mira a garantire che  mira a migliorare le condizioni di lavoro per i lavoratori delle piattaforme digitali. 

Con l'accordo raggiunto tra Parlamento e Consiglio, gli Stati membri si impegnano affinchè venga disposta in ciascun ordinamento nazionale una classificazione corretta della posizione lavorativa dei lavoratori mediante piattaforme digitali. Oltre a correggere il lavoro autonomo fittizio., le nuove norme regoleranno l'uso di algoritmi sul posto di lavoro per la prima volta in assoluto nell'UE. 

Il provvedimento è ora in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea. 

Situazione occupazionale - La nuova legge obbliga i Paesi UE a introdurre una presunzione di rapporto di lavoro subordinato (rispetto al lavoro autonomo) quando sono presenti fatti che indicano il controllo e la direzione, conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, e tenendo conto della giurisprudenza dell'UE. Questa presunzione legale confutabile del rapporto di lavoro deve avere il fine di correggere lo squilibrio di potere tra la piattaforma di lavoro digitale e la persona che vi svolge il lavoro e di aiutare il lavoratore a beneficiare della presunzione. L'onere della prova spetterà alla piattaforma, che dovrà dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

Gestione degli algoritmi - Le nuove norme garantiscono che una persona che esegue un lavoro su piattaforma non possa essere allontanata o licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato. Le piattaforme dovranno invece garantire il controllo umano su decisioni importanti che incidono direttamente sulle persone che svolgono un lavoro tramite piattaforme digitali. 

Trasparenza e protezione dei dati - La direttiva introduce norme che proteggono i dati dei lavoratori delle piattaforme digitali in modo più solido. Alle piattaforme di lavoro digitali sarà vietato elaborare determinati tipi di dati personali, come i dati sullo stato emotivo o psicologico e le convinzioni personali dei propri lavoratori.