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Nomadi digitali e lavoratori da remoto extra ue, nuove procedure di rilascio del permesso di soggiorno


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Oggi la figura del nomade digitale può beneficiare di una nuova procedura di ingresso per motivi di lavoro al di fuori delle quote per lo svolgimento di attività lavorativa altamente qualificata. 

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile il Ministero dell’ Interno, di concerto con il Ministri degli Affari Esteri, del Turismo e del Lavoro, ha pubblicato il Decreto 29 febbraio 2024 , attuativo delle disposizioni del Decreto Sostegni-ter ( art. 6-quinquies del DL. N. 4/2022 conv. in L. n. 25/2022 ), che definisce le “ Modalità e requisiti per l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.” 

Il Decreto distingue le due figure del lavoratore da remoto e del nomade digitale. Entrambe si avvalgono di strumenti tecnologici per poter lavorare da remoto ma mentre la prima svolge la propria prestazione in regime di subordinazione, la seconda è un lavoratore autonomo. 

Le disposizioni si applicano ai cittadini extra-comunitari che svolgono attività lavorativa altamente qualificata ai sensi dell’art. 27-quater, c. 1 del D.Lgs. 286/1998. I lavoratori pertanto devono essere alternativamente in possesso:

  1. di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità straniera competente che attesti il completamento di un percorso o di una qualificazione professionale post secondaria di durata almeno triennale;
  2. dei requisiti previsti dal Dlgs 206/2007 per le professioni regolamentate;
  3. di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori livello terziario;
  4. di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di «Carta blu UE». 

Lavoratori altamente qualificati : Carta Blu UE , semplificate le procedure di ingresso. 

La novità è costituita da una procedura semplificata per l’ingresso e il soggiorno per lavoro per periodi superiori a 90 giorni, caratterizzata dal rilascio del solo visto d’ingresso (senza il rilascio del nulla-osta) subordinata al possesso di determinati requisiti. Il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, viene rilasciato per un periodo non superiore a un anno (rinnovabile annualmente se permangono i requisiti richiesti ), a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale.

Ai lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono soggiornare in Italia per motivi di lavoro è richiesto inoltre che :

  1. dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ( il livello minimo è attualmente pari a 8.263,31 e, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge e di 516,46 € per ogni figlio a carico );
  2. dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
  3. dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
  4. dimostrino un'esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto; 
  5. presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 27-quater, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998.

Ulteriore condizione richiesta per il rilascio è l’assenza di condanne, in capo al datore di lavoro o committente, per reati previsti dal Testo Unico sull’immigrazione connessi all’immigrazione clandestina ( art. 22, c. 5-bis, del D.Lgs. n. 286/1998). A tal fine è richiesta la presentazione , in allegato alla domanda di visto presso il consolato competente, di una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o committente che attesti l’assenza di condanne negli ultimi cinque anni. Se all’esito delle verifiche svolte dalla questura competente il datore di lavoro dovesse risultare condannato, il permesso di soggiorno non è rilasciato e il visto di ingresso viene revocato. 

L’articolo 4 del decreto disciplina le modalità per il rilascio del permesso di soggiorno in favore dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto non appartenenti all'Unione europea e ai loro familiari. Viene stabilito che, una volta ottenuto il visto, il permesso di soggiorno, recante la dicitura “ norma digitale – lavoro da remoto “ , deve essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio dello Stato. 

La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione agli Enti per le verifiche di competenza ( INPS e INAIL per le verifiche di carattere contributivo , Agenzia delle Entrate per gli aspetti fiscali e Ispettorato Nazionale del Lavoro).  

Il permesso, rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, è rinnovabile annualmente se permangono le condizioni e i requisiti ma in ogni caso può essere revocato per la violazione delle disposizioni di carattere fiscale e contributivo. 

All’esito della procedura, infatti, la questura assegna il codice fiscale al lavoratore e per i nomadi digitali è attribuita la partita IVA. Nel caso in cui siano accertate violazioni delle disposizioni di carattere fiscale , l’ Agenzia delle Entrate è tenuta a darne comunicazione direttamente alla questura che ha rilasciato il permesso, fornendo così elementi per una possibile revoca del permesso.

Per quanto concerne l’aspetto previdenziale, il decreto specifica che ai nomadi digitali e lavoratori da remoto titolari di permesso di soggiorno trovano applicazione le disposizioni previste dalla convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra l’ Italia e il Paese terzo di provenienza. In assenza di convenzioni, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in relazione alla durata del permesso di soggiorno, con obbligo, pertanto del pagamento dei contributi previdenziali in Italia. 

Le nuove norme rispondono certamente ad un fenomeno in grande espansione ma portano con sè diverse implicazioni la cui valutazione risulta particolarmente complessa. Il sistema previdenziale e fiscale in tutti i loro aspetti non concedono facili valutazioni, tanto più se il soggiorno è di lunga durata. 

Le valutazioni non possono prescindere in primis dall’ opportunità o meno di mantenere la propria posizione fiscale nel paese di provenienza.

Nel quadro di un regime previdenziale convenzionato, non si può prescindere poi da una valutazione complessiva del sistema previdenziale e in particolare di quelle disposizioni che stabiliscono un anzianità contributiva minima per l’accesso ai trattamenti pensionistici. Ad esempio i regolamenti comunitari prevedono un minimo di un anno per la totalizzazione, ma le convenzioni possono stabilire anche periodi più lunghi ( l’operazione non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione, dei periodi assicurativi maturati nei Paesi convenzionati ).

Altri aspetti da valutare, sempre dal punto di vita previdenziale, riguardano le tutele in caso di infortunio o malattia, l’esigenza di stipulare un ‘ assicurazione privata per infortuni e malattia ( obbligatoria per i nomadi digitali ) e per i più lungimiranti un piano di previdenza integrativa.

Per approfondire : Il nomadismo digitale : una nuova disposizione e tanti problemi...