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Cassazione: è lavoratore subordinato il rider inquadrato come collaboratore a progetto


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Con l’ordinanza n. 23768 del 28.10.2020, la Cassazione afferma che, a fronte dell’attribuzione di mansioni meramente esecutive, il rider che consegna le pizze a domicilio non può essere inquadrato come collaboratore a progetto (sul punto si veda da ultimo: INL – Circ. n. 7 del 30.10.2020 : Collaborazioni organizzate dal committente tramite piattaforma).

Il fatto affrontato

La società propone opposizione giudiziale avverso la cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva richiesto la corresponsione di una somma a titolo di contributi omessi, a fronte dell’erronea qualificazione di alcuni rapporti di lavoro subordinati quali collaborazioni a progetto.
A fondamento della richiesta, l’Istituto previdenziale aveva dedotto che – alla luce dello svolgimento di attività meramente esecutiva e del tutto priva di autonomia, quali la consegna di pizze a domicilio, da parte dei collaboratori – non era configurabile alcun progetto.
La Corte d’Appello respinge l’opposizione, dichiarando dovute dalla società le somme indicate nella cartella esattoriale, al netto della contribuzione già versata, per gli stessi periodi, alla Gestione Separata.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che per la configurazione di un progetto è necessario che lo stesso:
(a) sia specifico, ossia possegga un contenuto caratterizzante, da inserirsi nel contratto, che ne delimiti con chiarezza e precisione l'oggetto e la portata;
(b) sia gestito autonomamente dal collaboratore;
(c) tenda, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente, ad un risultato, vale a dire al conseguimento di un obiettivo definito, che deve essere concretamente distinguibile dall’attività svolta ordinariamente dall’impresa.

Per la sentenza, dunque, non può ritenersi configurato alcun progetto, ogniqualvolta vi sia la piena coincidenza delle prestazioni rese dai lavoratori con una porzione dell'attività di impresa esercitata dalla società committente.

Integrandosi quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la riconducibilità dei rapporti nell’alveo della subordinazione e la, conseguente, debenza della contribuzione portata dalla cartella esattoriale opposta.

A cura di Fieldfisher