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INL – Circ. n. 7 del 30.10.2020 : Collaborazioni organizzate dal committente tramite piattaforma


riders nel traffico metropolitano
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La circ. n. 7 del 30.10.2020 dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) fornisce una serie di indicazioni in merito alla disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 come modificato dal successivo d.l. n. 101/2019.

Ricordando che il predetto art. 2 prevede l’applicazione della disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato nei casi in cui le collaborazioni presentano le caratteristiche previste dallo stesso art. 2, la circolare si impegna a chiarire la portata di tali caratteristiche:

a) personalità: la circolare, dopo aver notato che l’espressione collaborazioni “esclusivamente personali” è sostituita da “prevalentemente personali”, sottolinea che sono da considerare comprese nel campo di applicazione dell’art. 2 le collaborazioni svolte con l’ausilio di altri soggetti purché resti prevalente il lavoro personale del collaboratore nonché le collaborazioni rese mediante l’utilizzo di strumentazioni o mezzi nella disponibilità del collaboratore;

b) continuità: secondo la circolare, questa caratteristica ricorre “quando, per essere di utilità al per il committente, deve ripetersi in un determinato ed apprezzabile arco temporale”;

c) etero-organizzazione: la circolare, a questo riguardo, richiama la giurisprudenza che ha inteso tale caratteristica come imposizione, da parte del committente, delle modalità esecutive della prestazione lavorativa, così determinando una sorta di inserimento del collaboratore nell’organizzazione aziendale.

Dopo aver trattato di questi aspetti, la circolare interviene sul ruolo assegnato a specifici accordi sindacali nazionali, abilitati ad escludere l’estensione della disciplina del lavoro subordinato ove rechino discipline sul trattamento economico e normativo dei collaboratori in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

Ove in sede ispettiva venga accertato il mancato rispetto di tali accordi, gli Ispettori potranno adottare i provvedimenti legati alla mancata applicazione della contrattazione collettiva, ivi compresa la diffida accertativa (art. 12 d.lgs. n. 124/2004).

La circ. n. 7 del 30.10.2020, su di un piano più generale, richiama la sentenza della Cassazione n. 1663/2020, secondo cui le collaborazioni etero-organizzate non si configurano come un tertium genus intermedio fra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato, essendo espressione della intenzione del legislatore di “valorizzare alcuni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare l’applicazione della disciplina dettata per il lavoro subordinato”.

Sul piano della più precisa individuazione delle normative del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate, la circolare fa proprio l’orientamento della Cassazione secondo il quale si applica l’intera disciplina del lavoro subordinato con l’unico limite delle disposizioni “ontologicamente incompatibili con le fattispecie da regolare che per definizione non sono nell’ambito dell’art. 2094 cod. civ.”.

La circ. n. 7 del 30.10.2020 trae anche la conseguenza che l’intervento ispettivo, quando riscontra le condizioni per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, non dà luogo ad una operazione di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato in lavoro subordinato, fatte salve ovviamente le ipotesi in cui la etero-organizzazione sconfini in una vera e propria etero-direzione.

In ogni caso, possono trovare applicazione misure sanzionatorie quando si sarebbe dovuta applicare una disciplina del lavoro subordinate, non la si è applicata e per la mancata applicazione di tale disciplina sono previste determinate sanzioni.

Una particolare attenzione la circolare dedica al tema della sicurezza e della salute dei collaboratori, fornendo indicazioni particolari con riferimento ai casi in cui la collaborazioni sono rese, come nel caso dei cosiddetti riders, al di fuori dei locali del committente ( sottolineando, ad esempio, che il documento di valutazione dei rischi deve tenerne conto).

Uno specifico paragrafo della circolar è dedicato alla “tutela retributiva”, centrato sulla considerazione che l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato comporta l’applicazione del contratto collettivo di riferimento.

Riguardo al profilo contributivo/previdenziale, la conclusione della circolare è che i contributi, ove ricorra la collaborazione etero-organizzata, devono tener contro dei minimi imponibili dei cosiddetti contratti leader (art. 1, comma 1, d.l. n. 338/2000).

La parte finale della circolare è dedicato alla disciplina dei riders che svolgono prestazioni di lavoro autonomo.

Al riguardo, la circolare osserva, fra l’altro, che la disciplina recata dagli artt. 47 e seguenti del d.l. gs. 2015 - intitolata a “Tutela dei del lavoro tramite piattaforme digitali “ - trova applicazione solo qualora il rapporto dei “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per contro altrui “ non presenti le caratteristiche di etero-organizzazione che fanno scattare l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

Fonte: INL - Circ. n. 7 del 30.10.2020