Con l’ordinanza n. 8148 del 03.04.2018, la Cassazione afferma che, secondo la previgente normativa, l’indicazione di una causale generica all’interno di un contratto di somministrazione comporta la nullità dello stesso con diritto del prestatore alla conversione del rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato ed il riconoscimento di un risarcimento del danno forfettario (ex art. 32, l. 183/2010).
Il fatto affrontato
Il lavoratore, assunto con contratto di somministrazione avente la causale “punta di intensa attività dovuta ad ordinativi eccezionali a cui non è possibile sopperire con organico aziendale”, ricorre giudizialmente al fine di richiedere la nullità del contratto de quo, per genericità della suddetta clausola, e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, con conseguente risarcimento del danno subito.
L’ordinanza
La Cassazione, confermando la statuizione della Corte di Appello, afferma che la causale sovra citata non era sufficiente a soddisfare l'esigenza di specificità richiesta dallo schema normativo all’epoca vigente, in mancanza di ulteriori precisazioni nel contratto sulla provenienza degli ordini, sulla percentuale di incremento e sul nesso causale tra assunzione del lavoratore somministrato e picco di produzione.
Secondo i Giudici di legittimità, la genericità di quanto indicato con riguardo alla provenienza degli ordini, alla descrizione delle mansioni del prestatore somministrato ed alle altre circostanze atte a qualificare la percentuale di incremento dedotta e al nesso causale tra assunzione e picco di produttivo, rende nullo il contratto di somministrazione.
Le suddette indicazioni generiche, infatti, non trovano corretto inserimento nell’ambito delle "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore", richieste ai fini della validità del contratto di somministrazione dal d.lgs. 276/2003 (ratione temporis applicabile).
In tali circostanze, conclude la sentenza, il prestatore ha diritto, oltre che alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, anche al riconoscimento di un risarcimento del danno forfettario, da calcolare, per analogia con i contratti a termine convertiti, secondo i parametri previsti dall’art. 32 della l. 183/2010.
A cura di Fieldfisher