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Il congedo per emergenza COVID-19 nella legge di conversione del Decreto Rilancio


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La Legge n. 77 del 17.07.2020 - con cui è stato convertito in legge il D.L. 34/2020 - ha apportato poche ma significative modifiche in ordine al congedo per emergenza COVID-19, introdotto dall’art. 23 del Decreto Cura Italia (Congedi e permessi introdotti dal Decreto Cura Italia) e modificato dall’art. 72 del Decreto Rilancio (Decreto Rilancio: le novità per congedi e permessi).

In particolare, la predetta legge ha statuito che:
All'articolo 72:
al comma 1: alla lettera a),
il capoverso 1 è sostituito dal seguente:
 «1. Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i figli di età non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
”.

La prima sostanziale novità riguarda l’estensione del periodo di fruizione dell’istituto in esame, il cui termine finale viene fissato nel 31 agosto 2020, con un allungamento di un mese rispetto alla disciplina del Decreto Rilancio, che prevedeva la possibilità di accedere alla misura entro e non oltre il 31 luglio.

La seconda novità è, invece, inerente alla modalità di fruizione del congedo, che - dalla data di entrata in vigore della L. 77/2020 - può essere utilizzato non solo in forma giornaliera, ma anche in forma oraria: possibilità questa, che sino ad oggi, era stata esclusa.

Dette novità sono state già reperite dall’INPS che, con Messaggio 2902/2020, ha comunicato di aver aggiornato la procedura di richiesta del congedo per emergenza COVID-19 (INPS – Mess. n. 2902 del 21.07.2020: Congedo Covid-19 – Procedura aggiornata; comunicazione questa che si aggiunge alle altre emesse in materia dall’Istituto previdenziale ed in particolare: INPS – Circ. n. 45 del 25.03.2020: Estensione Congedo covid-19 e permessi 104; INPS – Mess. n. 1621 del 15.04.2020: Modalità di fruizione del congedo COVID-19; INPS – Circ. n. 81 del 08.07.2020: Congedo per emergenza COVID-19 ed estensione dei permessi ex L. 104/1992).

ACDR