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Congedi e permessi introdotti dal Decreto Cura Italia


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Il Governo italiano, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, ha emanato, in data 17.03.2020, il Decreto Legge n. 18 (si veda: Decreto Cura Italia in Gazzetta Ufficiale (DL 17 marzo 2020, n. 18)).

Con il predetto D.L. sono state introdotte - oltre a misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza - previsioni volte a tutelare le imprese ed il mondo del lavoro più in generale.

In particolare, da un punto di vista giuslavoristico, le norme di maggiore interesse - oltre quelle inerenti al potenziamento dello smart-working (peraltro già oggetto di precedenti misure emanate dall’inizio del periodo emergenziale) ed alla disciplina del periodo di malattia connesso al COVID-19 - riguardano la concessione, da un lato, di ammortizzatori sociali e, dall’altro, di congedi, permessi ed indennità (si veda: Cura Italia: ammortizzatori sociali e rapporto di lavoro, le novità).

Nello specifico, la concessione degli ammortizzatori sociali si rivolge a tutte quelle imprese costrette a bloccare la propria attività a seguito dell’emergenza dettata dal c.d. Coronavirus, mentre i restanti istituti sono volti a consentire ai lavoratori delle aziende che rimangano attive di poter usufruire di una sospensione del rapporto per assistere figli o congiunti disabili.

Le nuove misure introdotte dal Decreto c.d. Cura Italia hanno generato non pochi problemi interpretativi ed applicativi.
Dubbi parzialmente fugati sia dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 3 del 24.03.2020, che dall’INPS, dapprima, con il Messaggio n. 1281 del 20.03.2020 (si veda: INPS – Mess. n. 1281 del 20.03.2020: Cura Italia - congedi, permessi 104 e baby-sitting – Prime indicazioni) e, successivamente, con la Circolare n. 45 del 25.03.2020 (si veda: INPS – Circ. n. 45 del 25.03.2020: Estensione Congedo covid-19 e permessi 104).

1. Il congedo introdotto per emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia, all’art. 23, ha introdotto una misura rivolta a quei lavoratori che si trovino in seria difficoltà a recarsi in azienda, perché impegnati nell’assistenza dei propri figli, di età inferiore ai 16 anni, a causa della sospensione dei servizi scolastici.

1.1. Il congedo indennizzato

In particolare, il comma 1 del citato art. 23 prevede che - in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - i genitori (anche affidatari o adottivi) lavoratori, con figli di età non superiore ai 12 anni, hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Detta indennità, a carico dell’INPS, è calcolata secondo le stesse regole del congedo di maternità previste dall’art. 23 del D.Lgs. 151/2001.
La durata di detto congedo è pari a 15 giorni, fruibili, attualmente, nel periodo compreso tra il 5 marzo (data di inizio del blocco scolastico ai sensi del DPCM 04.03.2020) ed il 13 aprile, in forza della proroga alle restrizioni introdotta, da ultimo, con il DPCM 01.04.2020.

BENEFICIARI. I beneficiari di detto congedo sono i lavoratori privati dipendenti di aziende che non accedano agli ammortizzatori sociali per continuazione dell’attività, anche nell’ipotesi in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti, dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, per il congedo parentale ordinario (limite complessivo di 10 mesi, elevabile ad 11 mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi).
Ulteriormente, di detto istituto possono fruire anche tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (es.: co.co.co, professionisti privi di Cassa previdenziale privata, amministratori, ecc.) ed i lavoratori autonomi iscritti all’INPS (es.: artigiani e commercianti, imprenditori agricoli).

MODALITÀ DI FRUIZIONE. Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato, alternativamente da entrambi i genitori, nel limite massimo complessivo di 15 giorni.
Ogni lavoratore ha diritto ad un solo congedo anche se ha più figli di età inferiore ai 12 anni.
Non è, invece, possibile la fruizione del congedo introdotto dal Decreto Cura Italia anche su base oraria, così come previsto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 151/2001, per il congedo parentale ordinario. Ciò in base a quanto statuito dall’INPS con la Circolare n. 45 del 25.03.2020, ove si legge che “La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria”.

CONDIZIONI DI ACCESSO. Il congedo, ex art. 23, comma 1, D.L. 18/2020 è fruibile a condizione che:
- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting (disciplinato dal comma 8 del medesimo art. 23);
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (es.: CIGO, CIGS, FIS, NASPI, ecc.);
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Ciò induce a ritenere che la presenza nel nucleo familiare di un lavoratore in regime di smart-working, non pregiudichi il diritto dell'altro genitore ad accedere al congedo in esame.

MODALITÀ DI RICHIESTA. Secondo quanto previsto dall’INPS (sia nell’Allegato 1 al Messaggio n. 1281/2020 che nella Circolare n. 45/2020), i genitori che hanno già fatto richiesta ed, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale ordinario non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale sono, infatti, convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo introdotto per l’emergenza da COVID-19, secondo la previsione del comma 2 dell’art. 23 del D.L. 18/2020.
Nell’ipotesi in cui il congedo parentale ordinario era stato fruito su base oraria, ai fini della conversione, è necessario fare la sommatoria di tutte le ore utilizzate durante il periodo di sospensione scolastica (a far data dal 5 marzo) e dividerle per il numero di ore da cui è composta la giornata lavorativa del dipendente, sì da determinare il numero delle giornate da computare.
Tutti gli altri genitori che intendono usufruire del nuovo congedo COVID-19, secondo quanto previsto dal Messaggio INPS n. 1416 del 30.03.2020, possono presentare apposita domanda - riguardante anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione, purché non anteriori al 5 marzo - al datore ed all’INPS, tramite il portale od il contact center dell’Istituto previdenziale ovvero mediante i patronati.

1.2. Il congedo non indennizzato

Il successivo comma 6 del medesimo art. 23 prevede, invece, che, sempre in ragione della sospensione dell’attività scolastica, per assistere i figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, i genitori (anche affidatari o adottivi) possano assentarsi dal lavoro, senza retribuzione e senza copertura contributiva figurativa, ma con diritto alla conservazione del posto.

BENEFICIARI. I beneficiari del congedo non indennizzato sono esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato.

MODALITÀ DI FRUIZIONE. La modalità di fruizione è la medesima di quella prevista per il congedo, di cui al comma 1, sopra analizzato.
Unico problema interpretativo destato, inizialmente, dal comma 6 dell’art. 23 è stato quello inerente alla durata del congedo non indennizzato.
Infatti, nel predetto comma si legge “… i lavoratorihanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado”.
Ci si è chiesti, dunque, se la durata del congedo non indennizzato dovesse essere fatta coincidere con tutto il periodo di sospensione delle lezioni o se, diversamente, dovesse essere equiparata a quella prevista per il congedo indennizzato di cui al comma 1 del medesimo art. 23 (15 giorni).
L’equiparazione della durata dei due tipi di congedo, è fondata innanzitutto sull’incipit del citato comma 6 che recita testualmente “Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5” e che, dunque, evidenzia come le caratteristiche dei congedi - ivi inclusa la durata - siano le stesse.
La tesi sopra illustrata risulta, poi, validata dalla statuizione contenuta nell’Allegato 1 al Messaggio INPS n. 1281 del 20 marzo 2020, secondo cui i “Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa”.
La stessa è stata ribadita, in ultimo, nella Circolare INPS n. 45 del 25.03.2020, ove si legge: “È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni …”.

CONDIZIONI DI ACCESSO. Le condizioni di accesso alla misura in esame risultano essere identiche rispetto al congedo indennizzato sopra analizzato ed è, dunque, necessario che vi sia continuità dell’attività aziendale ed assenza, all’interno del nucleo familiare, di un altro genitore che possa occuparsi del figlio.

MODALITÀ DI RICHIESTA. La misura in esame si differenzia da quella di cui al primo comma soltanto da un punto di vista economico, dal momento che non prevede la corresponsione di alcuna indennità né il riconoscimento di contribuzione figurativa.
L’assenza della corresponsione di una indennità da parte dell’INPS comporta che i lavoratori interessati a fruire di tale misura debbano presentare la relativa domanda di congedo unicamente al proprio datore di lavoro e non anche all’Istituto previdenziale.

1.3. Il congedo per i genitori di figli disabili

Il Decreto Cura Italia ha previsto, inoltre, particolari agevolazioni per i lavoratori genitori di figli portatori di handicap.
In particolare, al comma 5 dell’art. 23, il D.L. 18/2020 afferma che i limiti di età previsti per il congedo di cui al precedente comma 1 non siano applicabili in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 104/1992.
Ne consegue che i lavoratori genitori di figli con handicap grave, anche di età superiore ai 12 anni, possono beneficiare di un congedo, di durata pari a 15 giorni, coperto da un’indennità pari al 50% della retribuzione e dalla contribuzione figurativa.

BENEFICIARI. Beneficiari di detta misura sono i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata e gli autonomi iscritti all’INPS.
Per ciò che concerne i prestatori del settore privato, si evidenzia che gli stessi possono accedere all’istituto in questione anche laddove abbiano esaurito il periodo di prolungamento del congedo parentale ordinario (per una durata massima di 3 anni nei primi 12 anni di età del figlio), di cui all’art. 33 del D.Lgs. 151/2001.

MODALITÀ DI FRUIZIONE. La modalità di fruizione è la stessa rispetto a quella prevista, dall’art. 23, comma1, D.L. 18/2020, per il congedo indennizzato.
Pertanto, è possibile fruire di detto istituto, in modo continuativo o frazionato, alternativamente da entrambi i genitori, nel limite massimo complessivo di 15 giorni.

CONDIZIONI DI ACCESSO. Oltre alle condizioni previste per l’accesso al congedo di cui al comma 1 (continuità attività aziendale ed assenza di altro genitore che possa accudire il figlio), è necessario che:
- sia accertata la disabilità in situazione di gravità del figlio ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 104/1992;
- il figlio portatore di handicap sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado ovvero sia ospitato in centri diurni a carattere assistenziale, che si trovino chiusi in conseguenza dell’attuale emergenza epidemiologica.
Si rileva che il congedo riservato ai lavoratori con figli in condizione di disabilità grave, può essere cumulato, nell’arco dello stesso mese sia con i giorni di permesso ex lege 104, così come estesi dal Decreto Cura Italia (vedi infra) che con il prolungamento del congedo parentale, di cui al citato art. 33 del D.Lgs. 151/2001.

MODALITÀ DI RICHIESTA. Secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 45/2020, i genitori che, alla data del 5 marzo, stanno già fruendo del periodo di prolungamento del congedo parentale ordinario, ex art. 33 D.Lgs. 151/2001, non devono presentare una nuova domanda, dal momento che vi sarà una conversione automatica nel congedo introdotto per l’emergenza da COVID-19.
In tutti gli altri casi, i genitori interessati possono presentare apposita domanda - riguardante anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione, purché non anteriori al 5 marzo - al datore ed all’INPS, tramite il portale od il contact center dell’Istituto previdenziale ovvero mediante i patronati.

1.4. Il congedo per i dipendenti pubblici

Il successivo art. 25 del D.L. 18/2020 prevede, poi, la possibilità di fruizione di tutte le misure sovra analizzate anche per i dipendenti pubblici.

In particolare, gli stessi possono fruire sia del congedo indennizzato (per figli di età inferiore ai 12 anni) che di quello non indennizzato (per figli con età compresa tra i 12 ed i 16 anni).
Come per i lavoratori del settore privato, anche per quelli del settore pubblico, i predetti limiti di età vengono meno laddove il figlio versi in una condizione di disabilità grave, ex art. 4, comma 1, della L. 104/1992.

Identiche rispetto a quelle previste per i dipendenti privati, risultano essere, poi, le modalità di fruizione e le condizioni di accesso ai congedi introdotti per l’emergenza da COVID-19, mentre l’unica differenza sta nel fatto che l’indennità al 50% prevista per la misura di cui al primo comma dell’art. 23 è a carico della P.A. datrice (e non dell’INPS).

 

2. Il bonus baby-sitting

Il decreto Cura Italia ha previsto, poi, al comma 8 dell’art. 23, una misura alternativa rispetto ai congedi di cui sopra.
In particolare, detta norma prevede che - in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole - i genitori di figli di età inferiore ai 12 anni (limite di età non previsto nel caso di figli portatori di handicap in situazione di gravità) possano fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting.

BENEFICIARI. I beneficiari del bonus in esame sono:
- i dipendenti di aziende del settore privato che non accedano agli ammortizzatori sociali per continuazione dell’attività;
- i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (es.: co.co.co, professionisti privi di Cassa previdenziale privata, amministratori, ecc.);
- i lavoratori autonomi iscritti all’INPS (es.: artigiani e commercianti, imprenditori agricoli) o ad altre Casse previdenziali non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le Casse professionali);
- i lavoratori pubblici, in forza di quanto previsto dall’art. 25, comma 3, D.L. 18/2020.

MODALITÀ DI FRUIZIONE. Il bonus può essere impiegato esclusivamente per l’acquisto di servizi di baby-sitting, da utilizzare nel periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine grado e dei centri diurni a carattere assistenziale, a causa dell’emergenza epidemiologica.
L’importo massimo di tale bonus è di 600 € per ogni nucleo familiare che ne abbia diritto. Importo che viene innalzato a 1.000 € per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

CONDIZIONI DI ACCESSO. È possibile richiedere il bonus baby-sitting a condizione che:
- non sia stato richiesto, per il medesimo periodo, il congedo, ex art. 23, comma 1, D.L. 18/2020;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (es.: CIGO, CIGS, FIS, NASPI, ecc.);
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Nell’ipotesi in cui il bonus venga richiesto per un figlio con disabilità grave, lo stesso risulta essere cumulabile con i giorni di permesso ex lege 104, così come estesi dal Decreto Cura Italia (vedi infra), e con il prolungamento del congedo parentale, di cui all’art. 33 del D.Lgs. 151/2001.

MODALITÀ DI RICHIESTA. Secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n. 44 del 24.03.2020 (si veda: INPS – Circ. n. 44 del 24.03.2020: Bonus baby-sitting, come richiederlo?), la modalità di erogazione del bonus è quella del libretto famiglia di cui all’art. 54-bis della L. 50/2017, attraverso cui è possibile acquistare le prestazioni di lavoro occasionale, tra le quali vi sono proprio quelle di assistenza domiciliare ai bambini.
Tale strumento presuppone l’obbligo del genitore beneficiario (utilizzatore) e del prestatore di registrarsi presso la specifica piattaforma digitale istituita sul sito dell’INPS, al fine di costruire una sorta di portafoglio telematico, dove l’Istituto previdenziale accrediterà, su domanda, il bonus spendibile per l’acquisto dei servizi di baby-sitting utilizzati nel periodo di sospensione dei servizi scolastici ed assistenziali.

 

3. L’estensione dei permessi retribuiti ex lege 104/1992

Ulteriore misura prevista dal Decreto Cura Italia è l’estensione dei permessi ex lege 104/1992, introdotta dall’art. 24 del D.L. 18/2020.
In particolare, il comma 1 di detto articolo prevede che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, è incrementato di ulteriori dodici giornate complessive usufruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020.

Tale misura ha generato non poche problematiche interpretative, che hanno indotto il Governo ad attivare un’apposita pagina web con delle FAQ al riguardo.

BENEFICIARI. Sul punto, in un primo momento, si è creata una “diatriba”.
Infatti, da un lato, secondo quanto previsto dalle citate FAQ governative l'estensione dei permessi mensili doveva applicarsi anche ai lavoratori dipendenti portatori di handicap grave che fruiscono dei permessi mensili per loro stessi (ex art. 33, comma 6, della L. 104/1992).
Dall’altro lato, però, l’INPS, nell’Allegato 1 al Messaggio n. 1281/2020, aveva previsto quali unici beneficiari i lavoratori che assistono un familiare disabile, ai sensi del terzo comma del predetto art. 33.
A comporre detta “diatriba” è intervenuta, in primis, la Circolare del Ministero del Lavoro n. 3 del 24.03.2020, seguita, poi, dalla Circolare INPS n. 45 del 25.03.2020 che, affermando: “L’articolo 24 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020”, ha incluso nel novero dei beneficiari dell’estensione anche i lavoratori portatori di handicap che - ai sensi dell’art. 33, comma 6, L. 104/1992 - usufruiscono dei permessi mensili per loro stessi.

MODALITÀ DI FRUIZIONE. Secondo quanto previsto sia dalle citate FAQ contenute nel sito del Governo che dall’INPS (nell’Allegato 1 al Messaggio n. 1281 del 20.03.2020 e nella Circolare n. 45 del 25.03.2020):
- il lavoratore interessato può fruire discrezionalmente delle 12 giornate aggiuntive di permesso, anche concentrandole tutte nell’arco di un solo mese e senza necessità, dunque, di distribuirle in egual misura nei mesi di marzo ed aprile;
- il dipendente che fruisca dei permessi ex lege 104 per due familiari o per sé stesso ed un proprio congiunto portatore di handicap, può cumulare la predetta estensione di 12 giorni prevista dal Decreto Cura Italia, avendo, conseguentemente, diritto per i mesi di marzo ed aprile a 36 giorni di permesso (6 giorni per il mese di marzo + 6 giorni per il mese di aprile + 24 giorni da fruire nell’arco dei due mesi);
- i 12 giorni di permesso aggiuntivi possono essere fruiti anche su base oraria, dal momento che le modalità di richiesta e fruizione delle giornate aggiuntive sono le medesime di quelle dettate per i 3 giorni di permesso mensile di cui all’art. 33, comma 3, L. 104/1992;
- anche i lavoratori part-time (verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese) hanno diritto all’estensione dei permessi ex lege 104. La durata di detta estensione dovrà essere riproporzionata all’orario di lavoro prestato secondo il seguente algoritmo: (Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12. Nessun riproporzionamento dovrà, invece, essere effettuato in caso di part-time orizzontale.

CONDIZIONI DI ACCESSO. L’estensione può essere riconosciuta soltanto ad i soggetti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei tre giorni di permesso mensile di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della L. 104/1992.
Pur in presenza di tali circostanze, al comma 2, l’art. 24 del D.L. 18/2020 prevede che la concessione dell’estensione in esame è subordinata alle esigenze organizzative datoriali per i dipendenti del comparto sanità, particolarmente impegnati durante il periodo emergenziale.

MODALITÀ DI RICHIESTA. Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi ex lege 104, con validità comprensiva dei mesi di marzo ed aprile, non deve presentare una nuova domanda, dovendo il datore considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve, invece, presentare la domanda secondo le modalità già in uso per la richiesta dei permessi mensili ai sensi dell’art. 33 della L. 104/1992.

 

4. Le altre tutele in favore della disabilità

Oltre alle misure innanzi evidenziate, il Decreto Cura Italia ha previsto ulteriori misure a tutela sia dei dipendenti portatori di handicap che dei lavoratori che assistano congiunti disabili.
Categorie queste che nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, più di altre necessitano di supporto.

In particolare, l’art. 39 del D.L. 18/2020, prevede che - fino al 30.04.2020 - i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi di quanto previsto dalla L. 81/2017, a condizione che ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Le imprese devono, dunque, dare sempre la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in smart-working avanzate dalle predette categorie di prestatori.

Laddove ciò non fosse possibile, l’art. 26 del D.L. 18/2020 prevede che, sempre fino al 30.04.2020, i dipendenti affetti da disabilità grave o immunodepressi possano assentarsi dal lavoro con diritto alla conservazione del posto. In tal caso, l’assenza dettata dall’emergenza epidemiologica viene computata a titolo di malattia.

Infine, il Decreto Cura Italia, all’art. 47, prevede un’ulteriore misura in favore di quei lavoratori che siano genitori di figli in situazione di disabilità grave e che abbiano già fruito delle agevolazioni innanzi descritte (congedo COVID-19 o bonus baby-sitting ed estensione dei permessi ex lege 104).
Detti dipendenti possono, infatti, assentarsi dal posto di lavoro, fino al 30.04.2020, senza che ciò costituisca giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2119 c.c., a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di recarsi in azienda per accudire la persona con disabilità.

 

5. Quale sarà il futuro delle misure introdotte dal Decreto Cura Italia?

Le misure analizzate nella presente trattazione hanno una durata limitata e circoscritta alla situazione di emergenza epidemiologica causata dal COVID-19.
In particolare, come abbiamo visto, il congedo, ex art. 23 D.L. 18/2020, può essere richiesto sino al 13.04.2020 (data a cui il DPCM 01.04.2020 ha esteso le restrizioni previste, in prima battuta, dal DPCM 04.03.2020), mentre l’estensione dei permessi ex lege 104 interessa soltanto le mensilità di marzo ed aprile.
Purtroppo, però, ad oggi non sappiamo quando volgerà al termine questa situazione emergenziale.
Dunque, una domanda sorge spontanea: laddove la stessa si protraesse oltre detti periodi, quale sarà la scelta del legislatore? Vi sarà la previsione di una proroga delle misure introdotte dal Decreto Cura Italia ovvero ci sarà un intervento ad hoc?
L’unica speranza che, ovviamente, accomuna tutti è che dette misure non debbano diventare strutturali.

Avv. Matteo Farnetani - Fieldfisher