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INPS – Circ. n. 45 del 25.03.2020 : Estensi Congedo covid-19 e permessi 104


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Nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento. Con la circ. n. 45 del 25.03.2020 , l’ INPS fornisce istruzioni ai datori di lavoro per la corretta gestione del congedo COVID-19 e dei permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992.

Prime indicazioni in ordine ai due istituti erano state fornite dall’ INPS con il mess. n. 1281 del 20.03.2020. rispetto al quale vengo operate alcune restrizioni in ordine a istruzioni fornite ma ritenute dal Ministero del Lavoro eccessivamente restrittive.

Definisce un limite di spesa di 1.261.1 milioni di euro annuali per l'attuazioni delle misure.

In attesa dell'aggiornamento delle procedure telematiche per l'inoltro delle domande, la circ. n. 45 del 25.03.2020 precisa che i congedi covid-19 potranno essere comunque usufruiti. Le domande potranno essere inoltrate successivamente al utilizzo del congedo Covid-19, una volta che l' INPS darà notizia del completamento della revisione. Da tali ipotesi restano esclusi i casi rientranti nell'ambito del congedo ordinario.

CONGEDO COVID-19:

L’art. 23 del DL 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto un congedo indennizzato per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con DPCM del 4 marzo 2020, per consentire ai genitori di far fronte al disagio derivante dall’emergenza epidemiologica COVID-19. Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile. La norma prevede la possibilità di fruire, in alternativa al congedo COVID-19, del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, secondo le istruzioni fornite dall’Istituto con la circ. n. 44 del 24.03.2020. La corrispondente indennità viene innalzata dal 30% al 50% della retribuzione differentemente calcolata a secondo del settore di appartenenza ( lavoratori pubblici e privati ; iscritti alla Gestione Separata ; lavoratori autonomi ).

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti. Possono presentare domanda di congedo COVID-19, solamente al proprio datore di lavoro, anche i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Per quest’ultimi il periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni viene riconosciuto senza diritto alla corresponsione di indennità e al riconoscimento della contribuzione figurativa.

Per effetto del mancato aggiornamento delle procedure telematiche di inoltro delle istanze, le nuove categorie beneficiari introdotte dal DL 17 marzo 2020, n. 18 :

  1. richiedenti oltre i massimali ordinari stabiliti dall’art.31 del d.lgs. n. 151/2001 ( limiti individuali e di coppia stabiliti per il congedo ordinario );
  2. genitori iscritti alla Gestione separata che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 6 mesi per minori di 3 anni di età;
  3. lavoratrici autonome iscritte all’INPS che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ossia 3 mesi per minori di 1 anno di età; 4. per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS a cui non era riconosciuta la tutela del congedo parentale.

potranno usufruire del Congedo covid-19 anche senza presentare la relativa domanda, in attesa del rilascio dell’aggiornamento. La domanda, infatti, ancorché presentata in un momento successivo, coprirà anche i periodi precedenti a partire dal 5 marzo e per un periodo massimo non superiore a 15 giorni.

Per i lavoratori di cui al punto 2 ; 3 e 4 eventuali periodi di congedo parentale richiesti prima del 17 marzo, giorno di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18/2020, anche se ricadenti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19 e resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale non opera la conversione d’ufficio del congedo ordinario in congedo covid-19 se fruito durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Per le altre categorie i congedi fruiti durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche saranno considerati d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19. Pertanto i datori di lavoro non dovranno computare tali periodi a titolo di congedo parentale.

PERMESSI 104 :

Il Decreto Cura Italia ha previsto l’estensione del numero di giorni dei permessi 104 è pari a 12 giornate lavorative. Queste si sommano ai 3 giorni di permesso già previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992, quindi per marzo e per aprile. Il totale è, per i due mesi di 12+3+3 = 18 giorni, frazionabili in ore.

La circ. n. 45 del 25.03.2020 precisa che i 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento.

Per riparametrare i permessi in caso di part-time, vengono riprese regole già esistenti per il calcolo del numero dei giorni di permesso nel caso in cui ci sia un part-time verticale o si lavori solo in alcuni giorni del mese ( Mess. n 3114 del 7.08.2018 ). I permessi non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.

La circ. n. 45 del 23.03.2020 fornisce ulteriori istruzioni in merito alla corretta compilazione delle denuncie contributive.

Fonte: INPS - Circ. n. 45 del 25.03.2020