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Cassazione: anche in caso di dimissioni spetta l’indennità sostitutiva delle ferie non godute


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Con l’ordinanza n. 32807 del 27.11.2023, la Cassazione ribadisce il seguente principio di diritto: “la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: i) di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; ii) di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire; iii) del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (sul medesimo tema si veda: Corte di Giustizia Europea: contraria al diritto UE la mancata monetizzazione delle ferie al termine del rapporto).

Il fatto affrontato

Il dirigente medico, una volta cessato il rapporto di lavoro, ricorre giudizialmente al fine di ottenere la somma di € 45.131,27 a titolo di indennità sostitutiva di numero 157 giornate di ferie maturate e non godute.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo che il ricorrente con le sue dimissioni, aveva rinunciato anche alle giornate di ferie non ancora prescritte.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie.

Per la sentenza, detto invito deve essere formale e deve contenere l’avviso che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Secondo i Giudici di legittimità, quindi, nessun valore di rinuncia all’indennità sostitutiva delle ferie può essere automaticamente attribuito alle dimissioni del lavoratore, atto volontario posto dalla disciplina sullo stesso piano delle altre vicende risolutorie del rapporto di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore e riconosce la debenza dell’indennità sostitutiva delle ferie.

A cura di Fieldfisher