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Corte di Giustizia Europea: contraria al diritto UE la mancata monetizzazione delle ferie al termine del rapporto


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Con la sentenza emessa, il 18.01.2024, nella causa C-218/22, la Corte di Giustizia UE afferma che è contraria al diritto comunitario la normativa nazionale che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, non riconosce al lavoratore, al termine del rapporto, un’indennità finanziaria per i giorni di ferie maturati e non goduti.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, dipendente comunale, ricorre giudizialmente avverso il rifiuto dell’Ente datore di riconoscergli, al momento delle dimissioni, un'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute.
Il Tribunale di Lecce investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se sia conforme al diritto comunitario una normativa, come quella italiana, che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, vieti la monetizzazione delle ferie non godute al termine del rapporto.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva che è contrario al diritto comunitario il divieto di versare al dipendente un’indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti al momento della cessazione del rapporto per volontà del lavoratore.

In particolare, secondo i Giudici, detto divieto non può essere giustificato neanche da esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Per la sentenza, l’unica circostanza che esclude il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie è che il lavoratore si sia astenuto dal fruirne deliberatamente, ossia anche a seguito di un esplicito invito del datore accompagnato dall’informativa circa il rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo predefinito.

A cura di Fieldfisher