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INPS – Mess. n. 287 del 22.01.2024 : Congedo di maternità – Indennità riconosciuta nache in assenza di idonea documentazione


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Con il mess. n. 287 del 22.01.2024 , l’ INPS fornisce indicazioni in merito alla gestione delle domande di congedo di maternità nei casi di assenza del certificato telematico di gravidanza. 

A riguardo il Testo unico sulla maternità e paternità prevede che le lavoratrici debbano consegnare al proprio datore di lavoro, e all’ INPS, il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto. 

L’ art. 31 del DL. 69/2013 ha introdotto l’obbligo di trasmissione, direttamente dal medico del Sistema Sanitario Nazionale, all’ INPS. A dover essere inviati sono il certificato indicante la data presunta del parto , il  certificato del parto e quello di interruzione di gravidanza.

A fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito alla gestione delle domande di congedo , e all’erogazione della relativa indennità, l’ Istituto conferma  che il diritto in questione è indisponibile e il suo esercizio non può essere precluso neanche nella circostanza in cui  il medico certificatore non abbia proceduto all’ invio telematico del certificato.

A tal fine, anche in una prospettiva di armonizzazione e uniforme applicazione delle disposizioni in materia, viene offerto un decalogo per la corretta gestione delle domande in assenza della documentazione obbligatoria :

1. Qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto solo prima della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato telematico di gravidanza;

2. Nella residuale ipotesi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione;

3. Nell’ipotesi in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;

4. Nel caso, infine, di totale assenza della documentazione sopra menzionata, il periodo di congedo di maternità può essere determinato computando i due mesi di "ante partum" a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su una specifica piattaforma denominata “ConsANPR” per la consultazione dell’ anagrafa nazionale della popolazione residente. 

Fonte: INPS