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Cassazione: da quando decorre la prescrizione in caso di indennità sostitutiva delle ferie?


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Con l’ordinanza n. 17643 del 20.06.2023, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “La prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l’invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l’avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, al termine del rapporto, ricorre giudizialmente al fine di sentir condannare la sua ex datrice alla corresponsione di € 30.316,00 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.
La Corte d’Appello accoglie, per quel che qui interessa, la predetta domanda, riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire l’indennità sostitutiva delle ferie per 248 giorni.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la legislazione comunitaria (con la Direttiva 2003/88) non assoggetta il diritto alla monetizzazione delle ferie ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del dipendente di tutte le ferie annuali spettanti alla data in cui detto rapporto è cessato.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il riconoscimento di detto diritto può venir meno solo nel caso in cui il datore riesca a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite al dipendente e di aver messo lo stesso nelle condizioni per fruirne.

Per la sentenza, ne consegue che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario anche formalmente) e di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile - del fatto che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.

Non rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società datrice.

A cura di Fieldfisher