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Cassazione: in caso di conciliazione interviene il Fondo di Garanzia dell’INPS?


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Con la sentenza n. 34031 del 18.11.2022, la Cassazione afferma che i 12 mesi, al cui interno devono collocarsi le retribuzioni non corrisposte rilevanti per il Fondo di Garanzia dell’INPS, possono essere computati, a ritroso, a partire dalla data di richiesta del lavoratore del tentativo obbligatorio di conciliazione, precedente alla procedura giudiziale di esecuzione forzata.

Il fatto affrontato

Il dipendente, all’esito della cessazione del rapporto di lavoro, promuove istanza di conciliazione ex art. 410 c.p.c. in data 23 giugno 2003 e – non avendo ottenuto il pagamento dell’ultima mensilità richiesta afferente al luglio 2002 – ricorre giudizialmente il 7 ottobre 2003.
Rimanendo infruttuosa l’esecuzione forzata della sentenza di condanna della società, pubblicata il 3 ottobre 2007, il lavoratore propone, quindi, domanda al Fondo di Garanzia dell’INPS.
Avverso il rigetto dell’Istituto previdenziale – giustificato dal fatto che la retribuzione afferiva ad un periodo non ricompreso nei termini per cui opera la garanzia del Fondo – il prestatore propone ricorso giudiziale.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che la data di presentazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, alla quale è poi seguito il giudizio che ha condotto al formarsi di un titolo infruttuosamente eseguito dal lavoratore, va considerato quale dies a quo nel calcolo a ritroso del periodo di 12 mesi al cui interno devono collocarsi le retribuzioni non corrisposte rilevanti per consentire l’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS.

Invero, per la sentenza, il termine dei 12 mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell’esecuzione forzata, nell’ambito dei quali la tutela deve essere garantita, decorre dalla data dell’istanza di conciliazione che ha dato impulso al percorso di riscossione giudiziaria, trattandosi di condizione di procedibilità della domanda espressamente prevista dall’articolo 412 bis c.p.c.
Ciò costituisce, in altri termini, la prova che il lavoratore si è attivato e non ha lasciato decorre il tempo restando inerte.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, è possibile includere tra le ultime tre mensilità della retribuzione, indennizzabili dal Fondo di Garanzia, quelle dell’anno antecedente alla richiesta con cui il lavoratore ha attivato, nei confronti del datore inadempiente, il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro prima dell’instaurazione del relativo giudizio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore.

A cura di Fieldfisher