Con l’ordinanza n. 17383 del 28.06.2025, la Cassazione afferma che la prestazione durante le festività religiose o civili ricadenti in giorni infrasettimanali può essere imposta al dipendente se ciò è previsto da un accordo collettivo.
Il fatto affrontato
I dipendenti ricorrono giudizialmente al fine di veder accertato il loro diritto ad astenersi dal lavoro durante le festività civili e religiose infrasettimanali.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che l’obbligo di prestazione lavorativa nelle predette può derivare unicamente da un accordo individuale tra datore e lavoratore, assente nel caso di specie.
L’ordinanza
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore.
In particolare, continua la sentenza, il dipendente può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore o di accordi sindacali stipulati da organizzazioni sindacali cui il medesimo abbia conferito esplicito mandato.
A tal fine, secondo i Giudici di legittimità, è sufficiente l'espresso richiamo presente nel contratto di assunzione alla disciplina normativa dettata dal CCNL di categoria, ove le parti sociali - nel prevedere un'articolazione dell'orario di lavoro su tutto l'arco della settimana, giorni festivi compresi - abbiano già preventivamente valutato le esigenze sottese al contemperamento del diritto individuale nel contesto delle peculiarità del settore di competenza.
Non avendo la pronuncia di merito tenuto in considerazione quest’ultimo principio, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società.
A cura di WST