Stampa

Cassazione: quando sorge il diritto al buono pasto?


icona

Con l’ordinanza n. 21440 del 31.07.2024, la Cassazione afferma che la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa e, laddove la contrattazione collettiva lo preveda, il diritto alla mensa (o ai sostitutivi buoni pasto) sorge ogniqualvolta la prestazione ecceda le sei ore.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, dipendente turnista presso un ospedale, ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il suo diritto alla erogazione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo che alla ricorrente spettassero i buoni pasto sia perché non poteva essere sospeso il servizio di assistenza dalla stessa reso sia perché non vi era un servizio di mensa serale.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva, ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore.

Ciò premesso, per la sentenza, non può essere accolta la tesi difensiva della società datrice, secondo cui il diritto alla mensa sorgerebbe solo in caso di attività lavorativa prestata nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, la fruizione del pasto — ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza dei richiesti buoni pasto.

A cura di WST