Stampa

Cassazione: va retribuito lo straordinario provato per testi anche senza il riscontro delle timbrature


icona

Con l’ordinanza n. 4984 del 26.02.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente ha diritto al pagamento della prestazione per lavoro straordinario, ove sia resa con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformarla … ben potendo l’esecuzione di detta prestazione essere dimostrata anche tramite testi …”.

Il fatto affrontato

Il pubblico dipendente ricorre giudizialmente nei confronti della sua ex datrice al fine di richiedere differenze retributive a vario titolo, incluso lo svolgimento del lavoro straordinario per 20 minuti in ciascuna giornata di servizio.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo computabili nell’assistenza anche le attività accessorie (ad esempio acquisto di medicinali) ed il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi presso l'abitazione dell'assistito e per fare rientro presso la propria.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che deve essere considerato validamente provato il lavoro straordinario risultante da alcune testimonianze, anche in assenza dei relativi tabulati estratti dalle rilevazioni dei cartellini marcatempo o dei fogli di presenza debitamente controfirmati.

Ciò, continua la sentenza, anche nell’ambito del pubblico impiego, ove l’attività oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’esigibilità della somma da parte del dipendente.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, in tali circostanze a nulla rileva il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente - per una prestazione svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro - in linea con il disposto dell’art. 36 Cost.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall’ente, confermando la debenza della somma riconosciuta dall’impugnata pronuncia a titolo di straordinario.

A cura di WST