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Cassazione - L. 104/1992 e part-time verticale: riproporzionamento dei permessi per assistenza disabili


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Premessa

La fruizione dei permessi per l’assistenza di familiari disabili (previsti dall’art. 33, comma 3, L. 104/1992) da parte di un lavoratore con part-time verticale, non trova nel nostro ordinamento una disciplina legislativa specifica. INPS e INPDAP, con proprie circolari, si sono espressi nel senso che, nell’ipotesi in cui il lavoratore svolga la sua prestazione in regime di part-time verticale, i permessi per l’assistenza di familiari disabili devono essere riproporzionati tenendo conto della ridotta prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte

Il lavoratore fruiva di un part-time verticale per quattro giorni alla settimana su sei, quindi effettuava una prestazione lavorativa corrispondente a 2/3 di quella di un lavoratore a tempo pieno: il datore di lavoro, attenendosi alle indicazioni degli enti previdenziali, gli aveva concesso la fruizione di due giorni di permesso mensile su tre. Il lavoratore ha agito in giudizio lamentando la mancata fruizione di un giorno di permesso al mese e chiedendo di condannare il datore di lavoro a risarcirgli il danno subito.

La sentenza

Con la sentenza n. 22925 del 29.09.2017, la Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di primo e secondo grado ed ha affermato i seguenti principi:

- Quando il rapporto di lavoro part-time verticale comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa per un numero di giornate superiore al 50% di quelle di un rapporto di lavoro a tempo pieno, sussiste il diritto del lavoratore a fruire integralmente dei permessi previsti dall’art. 33, comma 3, L. 104/1992 per l’assistenza al familiare disabile;

- Nel caso in cui il rapporto di lavoro part-time verticale comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa per un numero di giornate inferiore al 50% di quelle di un rapporto di lavoro a tempo pieno, è legittimo “riproporzionare” i permessi previsti dall’art. 33, comma 3, L. 104/1992 in ragione della ridotta prestazione lavorativa effettuata dal lavoratore;

- Il datore di lavoro che riconosce un numero di permessi mensili inferiore a quello spettante in base all’art. 33, comma 3, L. 104/1992, è tenuto a risarcire il danno causato al lavoratore.

 

a cura di Fieldfisher