Con la sentenza n. 5717 del 02.04.2020, il Tribunale di Roma afferma che i dirigenti che, a causa del mancato recepimento della Direttiva europea 98/59/CE da parte dell’Italia, non hanno potuto usufruire delle tutele previste in caso di licenziamento collettivo, sono titolati ad avanzare una domanda risarcitoria nei confronti dello Stato.
Il fatto affrontato
I lavoratori, dirigenti presso un istituto bancario, ricorrono giudizialmente contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo la relativa condanna per incompleta attuazione della Direttiva europea 98/59/CE sui licenziamenti collettivi.
A fondamento della predetta domanda, i medesimi deducono che, a causa dell’esclusione dei dirigenti dal novero dei lavoratori protetti dalla procedura prevista nella Direttiva, nel 2010 - quando la banca datrice li aveva licenziati nell’ambito di un recesso collettivo - si erano trovati sprovvisti di alcuna tutela.
La sentenza
Il Tribunale di Roma afferma, preliminarmente, che l’azione risarcitoria per inadempimento delle direttive europee può essere esercitata in presenza delle seguenti condizioni:
1. la norma giuridica violata sia preordinata ad attribuire diritti a favore dei singoli, il cui contenuto possa essere identificato sulla base della direttiva;
2. la violazione sia sufficientemente grave e manifesta;
3. esista un nesso di causalità fra la violazione dell'obbligo imposto allo Stato e il danno lamentato dal singolo.
Trasponendo detti principi al caso di specie, il Giudice afferma che, quanto al punto 1, la Direttiva 98/59/CE prevede che fruitori delle relative tutele debbano essere i lavoratori, quelle persone che forniscano, cioè, a favore di un altro soggetto e sotto la direzione di quest’ultimo, prestazioni in contropartita di una retribuzione.
Ne consegue che, ovviamente, anche i dirigenti devono essere ricompresi in tale nozione.
Venendo al punto 2, la sentenza afferma che la violazione è certamente grave, tanto che l’Italia, a causa dell’esclusione dei dirigenti dal novero dei beneficiari della tutela prevista dalla predetta Direttiva, è stata oggetto sia di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea che di una condanna, nel febbraio del 2014, da parte della CGUE (nella causa C-596/12).
E solo a seguito di ciò, con L. 161/2014, il Legislatore ha novellato la L. 223/1991, estendendo - all’art. 24 comma 1 quinquies - la procedura di riduzione del personale anche ai dirigenti.
Infine, in ordine al punto 3 la pronuncia sostiene l’esistenza del nesso di causalità tra l’inadempimento statale ed il danno lamentato, posto che se la direttiva fosse stata tempestivamente e correttamente adempiuta, i dirigenti avrebbero avuto accesso alla procedura di licenziamento collettivo e alle tutele dalla stessa derivanti (indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto).
Su tali presupposti, il Tribunale di Roma accoglie la domanda risarcitoria dei ricorrenti che – a causa della mancata attuazione della Direttiva – si sono visti impossibilitati ad accedere agli strumenti sociali di sostegno al reddito, quali il Fondo di Solidarietà, per cui è necessario un preventivo accordo sindacale a conclusione della procedura di licenziamento collettivo.
A cura di Fieldfisher