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Cassazione: le conseguenze in caso di violazioni formali nel licenziamento collettivo


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Con la sentenza n. 30865 del 26.11.2019, la Cassazione afferma che, nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia affetta da vizi formali, deve trovare applicazione la tutela indennitaria, dovendosi riconoscere la tutela reintegratoria solo in presenza di vizi procedurali che abbiano, in concreto, determinato la violazione dei criteri di scelta.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento collettivo irrogatogli, sostenendo che nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, della l. 223/1991 la società aveva omesso di indicare le ragioni per cui aveva limitato la scelta del personale in esubero esclusivamente al suo reparto, dopo che nella comunicazione di apertura della procedura di mobilità aveva prefigurato una comparazione tra tutti i dipendenti.
La Corte d’Appello - accertata l’infungibilità del profilo professionale del ricorrente - ha ritenuto che la predetta condotta si risolvesse in un mero vizio procedurale, non comportante la violazione dei criteri di scelta.

La sentenza

La Cassazione afferma che la regolarità delle comunicazioni di apertura e di chiusura della procedura di mobilità ha valore determinante, non in quanto fine a sé stessa, ma perché funzionale alla garanzia occupazionale nei confronti dei lavoratori.

Per la sentenza, risulta dirimente, quindi, accertare se i vizi presentati dalle predette comunicazioni abbiano comportato in una qualche maniera una violazione dei criteri di scelta.

Secondo i Giudici di legittimità, qualora si integri quest’ultima ipotesi, si rientra nel novero dei vizi sostanziali, che hanno quale effetto diretto, oltre alla declaratoria di illegittimità del recesso, la reintegra dipendente nel proprio posto di lavoro.
In caso contrario, i vizi presentati dalle comunicazioni hanno natura solo formale: ciò comporta l’applicazione della tutela meramente indennitaria.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte respinge il ricorso del lavoratore, sul presupposto che la comparazione con i dipendenti di tutto il complesso aziendale non avrebbe modificato la graduatoria del personale in esubero e non avrebbe, quindi, consentito di evitare il suo licenziamento.

A cura di Fieldfisher