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Cassazione: La violazione della procedura di mobilità dà diritto solo all’indennità risarcitoria


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Con la sentenza n. 2587 del 02.02.2018, la Cassazione afferma che, in caso di procedura di mobilità, l’inidoneità della comunicazione inviata dalla società ai sensi dell’art. 4, comma 9, l. 223/1991 è da ricondursi nell’alveo della violazione delle procedure e non già dei criteri di scelta, con la conseguente applicabilità, a favore del lavoratore coinvolto, della tutela indennitaria di cui al settimo comma dell’art. 18 l. 300/1970 (come novellato dalla l. 92/2012).

Il fatto affrontato

Il dipendente, coinvolto in una procedura di mobilità, ricorre giudizialmente al fine di ottenere la reintegra nel proprio posto di lavoro, stante la violazione da parte della società datrice dell’art. 4, comma 9, l. 223/1991 per inadeguatezza della comunicazione di chiusura della relativa procedura.

La sentenza

La Cassazione ha confermato la statuizione con cui la Corte di Appello ha previsto la risoluzione del rapporto di lavoro ed il riconoscimento della tutela indennitaria, prevista dal settimo comma dell’art. 18 l. 300/1970, in favore di un lavoratore coinvolto in una procedura di mobilità, viziata da una violazione dell’obbligo procedurale causata dall’inadeguatezza della comunicazione di chiusura della procedura stessa.

La Suprema Corte ha, infatti, affermato che la non corrispondenza della suddetta comunicazione al modello legale costituisce una violazione delle procedure previste dall’art. 4 l. 223/1991 non avendo, invece, niente a che fare con la violazione dei criteri di scelta. Quest’ultima ipotesi è integrabile soltanto qualora i criteri di scelta appunto siano illegittimi, perché in violazione alla legge, o illegittimamente applicati, poiché attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive.

A conforto delle su esposte argomentazioni, la sentenza in commento sottolinea la differenza sostanziale tra le due differenti violazioni, posto che un conto è omettere di spiegare come sono stati individuati i lavoratori da licenziare (violazione di procedura), altro conto è individuare in maniera non corretta i lavoratori da licenziare (violazione dei criteri di scelta).

Su tali presupposti, applicandosi la tutela reintegratoria soltanto in presenza di una violazione dei criteri di scelta, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, cui era stata giustamente riconosciuta l’indennità onnicomprensiva compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità.

A cura di Fieldfisher