Con la sentenza del 09.12.2025, il Tribunale di Napoli afferma che la clausola sociale prevista dal CCNL configura un vero e proprio diritto soggettivo dei lavoratori adibiti all’appalto all’assunzione da parte dell’impresa subentrante, azionabile anche in assenza di accordi sindacali ed in caso di mancata indicazione del nome del dipendente nell’elenco di personale stilato dal committente.
Il fatto affrontato
La lavoratrice ricorre giudizialmente, deducendo di non essere stata assorbita dalla subentrante, nel cambio d’appalto cui era adibita, pur avendo i requisiti contemplati dalla clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali prevista dalla contrattazione collettiva di settore.
Nel costituirsi in giudizio, la società nuova affidataria sostiene di non essere tenuta all’ assunzione in quanto la ricorrente non figurava nell’ elenco del personale allegato al capitolato speciale predisposto dall’ente committente.
La sentenza
Il Tribunale di Napoli rileva, preliminarmente, che il CCNL di settore - richiamato dalla ricorrente -prevede un obbligo incondizionato di assumere tutto il personale effettivamente addetto all’appalto (da almeno sei mesi).
Per il Giudice, quindi, laddove detto diritto all’assunzione discenda direttamente dalla clausola sociale contrattualcollettiva, lo stesso non può in essere in alcun modo limitato da elementi esterni quali, le valutazioni di convenienza economica dell’imprenditore ovvero la presenza del nome dei lavoratori all’interno degli elenchi forniti dalla committente, che hanno un valore meramente ricognitivo.
Secondo la sentenza, poi, il diritto di assunzione non può essere in alcun modo pregiudicato neppure dal mancato accordo di armonizzazione tra l’impresa subentrante ed i sindacati, non avendo lo stesso natura costitutiva dell’obbligo posto in capo alla nuova affidataria, ma solo funzione di agevolarne l’attuazione.
Su tali presupposti, il Tribunale di Napoli dichiara il diritto della lavoratrice di essere assunta dalla società subentrata nell’appalto.
A cura di WST
