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Tribunale di Roma: discriminatorio assumere un numero di lavoratrici in gravidanza inferiore alla media dei dati ISTAT


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Con il decreto del 23.03.2022, il Tribunale di Roma afferma che integra un comportamento discriminatorio, escludere completamente le lavoratrici in gravidanza da un processo di selezione e reclutamento.

Il fatto affrontato

Due lavoratrici propongono ricorso ex art. 38 D.Lgs. 198/2006, al fine di sentir dichiarare il carattere discriminatorio della condotta attuata dalla società di recente costituzione e consistita nella loro mancata selezione e successiva assunzione, in quanto in stato di gravidanza.
Nel costituirsi in giudizio, l’azienda deduce:
- l’inammissibilità dell’azione proposta per assenza di discriminazione in considerazione dell’apertura, ancora attuale, del piano di reclutamento del personale;
- di non essere tenuta ad osservare alcuno specifico criterio selettivo, fatti salvi quelli condivisi con le OO.SS.

Il decreto

Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte chiarito che l’ambito di applicazione dei divieti di discriminazione investe anche la fase pre-assuntiva, tenuto conto della rilevanza che l’accesso al lavoro riveste nella vita personale.

Per il Giudice, nel caso di specie, il carattere discriminatorio della condotta è dimostrato dal dato statistico sul rapporto tra popolazione femminile in età fertile e numero delle nascite.
In particolare, secondo i dati Istat ogni trenta donne in età fertile si verifica una nascita nell’arco dell’anno. Pertanto, sulla base delle 412 risorse di sesso femminile assunte dalla società avrebbe dovuto far riscontro un’incidenza di 13,7 donne in gravidanza o (se si eliminano dalla platea le donne ultracinquantenni) di almeno 6 o 7 gestanti.

Secondo la pronuncia in commento, il principio di vicinanza della prova avrebbe dovuto indurre la neocostituita società, proprio perché in possesso di ogni informazione sulle procedure di reclutamento, a documentare il nominativo delle dipendenti in gravidanza assunte. Onere questo in alcun modo assolto.

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma, ritiene discriminatoria la condotta tenuta della società e condanna la stessa al risarcimento del danno da perdita di chance, derivante dalla mancata considerazione delle domande di assunzione delle ricorrenti.
Non ritiene, invece, fondate le domande delle lavoratrici nella parte in cui chiedono che sia ordinato alla società di assumerle, esorbitando dal potere giudiziale la costituzione coattiva di un rapporto di lavoro che verrebbe a confliggere con le prerogative riconosciute al datore in base ai principi espressi dall’art. 41 Cost.

A cura di Fieldfisher