Con la deliberazione n. 2026/88 , la Commissione di Garanzia ha stabilito che le azioni di sciopero nella logistica strumentale al trasporto merci su strada sono soggette alla legge 146/1990, la norma che disciplina il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. La decisione estende all’intera filiera della logistica gli obblighi di preavviso, le procedure di raffreddamento, i limiti di durata, nonché le garanzie per le prestazioni indispensabili dei servizi pubblici essenziali.
La Commissione di Garanzia ritiene quindi superate tutte le precedenti interpretazioni che limitavano l’applicazione della Legge n. 146/1990 alle sole attività di logistica relative a merci considerate indispensabili per la collettività, rafforzando la tutela della continuità dei servizi logistici di rilevanza pubblica.
La delibera rischia di alimentare ulteriormente il dibattito sull’equilibrio tra continuità dei servizi e libertà sindacale, in un momento in cui la disciplina italiana sullo sciopero è sotto esame in sede europea, con il comitato Ue dei diritti sociali che ha già espresso la propria posizione critica in merito alle restrizioni previste dalla legge 146/1990 ritenuti eccessivi rispetto alla carta sociale europea.
Le ragioni poste alla base della delibera – Le argomentazioni della commissione partono dall’analisi dell’articolo 1, comma 2, lett. A) della legge 146/1990 che ricomprende tra i servizi pubblici essenziali:
“ l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi.”
A riguardo la commissione sottolinea che il legislatore ha scelto il termine “ approvvigionamento “ più ampio del semplice “ trasporto” qualificando come essenziale l’intero insieme delle attività finalizzate alla distribuzione dei beni elencati.
Sul piano giuridico l’assunto trova ulteriori argomentazioni anche nell’articolo 1677- bis del codice civile, rubricato “Prestazioni di più servizi riguardanti il trasferimento di cose“, che identifica i servizi di logistica come quelli “ relativi alla attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto“. Tale norma riconosce un’integrazione funzionale tra le diverse attività logistiche e il trasporto che – secondo la Commissione – deve valere anche nell’ambito della legge 146/1990.
L’approccio interpretativo della commissione trova riscontro anche nel CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni rinnovato il 6 dicembre 2024. Quest’ultimo, nella sezione dedicata ai “servizi essenziali da garantire”, precisa esplicitamente che “la necessità di garantire il regolare approvvigionamento dei beni di prima necessità comprende, oltre al trasporto, l’intera filiera della logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione.”
Conseguenze sul piano operativo – Rafforzando la tutela della continuità dei servizi, la delibera supera espressamente tutte le precedenti interpretazioni che limitavano l’applicazione della Legge n. 146/1990 alle sole attività di logistica relative a merci considerate indispensabili per la collettività o, con riferimento al rifornimento di generi alimentari, quando le attività fossero programmate con periodicità quotidiana.
Le imprese e le organizzazioni sindacali del settore sono pertanto tenute a rispettare tutte le prescrizioni della Legge n. 146/1990 in occasione della proclamazione e gestione delle azioni di sciopero: obbligo di preavviso, indicazione del motivazioni, della durata e delle modalità dell’astensione collettiva, oltre all’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione.
Gli obblighi scattano per il solo fatto che l’azienda colpita dallo sciopero renda servizi di logistica che interessino beni la cui movimentazione costituisce servizio pubblico essenziale – vale a dire energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità- indipendentemente dal fatto che l’azienda movimenti anche merci di altro tipo. In proposito la Commissione ribadisce il proprio consolidato orientamento, supportato anche dalla giurisprudenza di legittimità ( Cassazione sentenza n. 17082 del 8.08.2011 ), secondo cui la Legge 146/1990 si applica ogni volta che l’azione collettiva si svolga nell’ambito di un servizio pubblico essenziale, e non può essere elusa frazionando il servizio ed escludendo unilateralmente le prestazioni ritenute indispensabili. L’unica eccezione prevista riguarda il caso in cui il servizio sia limitato da parti strutturalmente e funzionalmente distinte e autonome, di cui solo alcuni abbiano la qualifica di servizio essenziale.
I rilievi UE – La delibera della Commissione si inserisce in un clima europeo decisamente critico verso l’attuale struttura della Legge 146/1990. Recentemente, infatti, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, l’organo del Consiglio d’Europa incaricato di vigilare sulla carta sociale europea, ha riscontrato profili di incompatibilità tra la normativa italiana e gli standard comunitari. Secondo il Comitato, la disciplina nazionale risulta eccessivamente restrittiva, in particolare per quanto riguarda i tempi, le modalità e il sistema sanzionatorio.
Non a caso la stessa Commissione, con un comunicato diffuso il successivo 17 Marzo 2026, a chiarito che la nozione di servizio pubblico essenziale si riferisce alla sola movimentazione di beni di prima necessità. Questo intervento riduce la portata di una lettura troppo estensiva della delibera e tende a ricondurre l’orientamento entro confini più selettivi, ancorati alla particolare rilevanza sociale dei beni interessati.
Gli effetti sulle relazioni industriali – Il metodo di valutazione del conflitto nella logistica subisce una significativa evoluzione. Non è più sufficiente fare riferimento al settore produttivo o al contratto collettivo applicato ma diviene necessario verificare, caso per caso, quali beni vengano effettivamente movimentati , quale ruolo svolga il sito logistico nell’ambito della filiera e se lo sciopero sia suscettibile di incidere su attività collegate alla distribuzione di beni di prima necessità. Tuttavia, nonostante i chiarimenti, permangono ancora profili di incertezza applicativa laddove la delibera sembra fondarsi su un criterio funzionale ampio, poi ristretto dal comunicato del 17 Marzo 2026 ponendo l’attenzione sui beni di prima necessità.
Questa divergenza interpretativa, alimentata anche dai rilievi sollevati in sede europea, conferma che la questione resterà centrale nei prossimi mesi, occupando un posto di rilievo sia nel dibattito parlamentare che nei tavoli di trattativa tra le parti sociali.


