Con il messaggio n. 2758/2026 l’Inps ha illustrato le modalità di recupero dello sgravio contributivo previsto dalla legge 608/96 in favore delle imprese che hanno sottoscritto contratti di solidarietà i cui periodi di Cassa integrazione straordinaria (CIGS) risultano conclusi entro il 30 novembre 2025. Possono accedere al beneficio le sole imprese riportate nell’elenco allegato al messaggio.
Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, l’Istituto precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.
Fermo restando il predetto limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della circolare n. 143/2025.
In forza di tali indicazioni l’agevolazione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro, come contrattualmente stabilito.
Per ciascun periodo di paga collocato all’interno del periodo autorizzato, i datori di lavoro ammessi al beneficio possono fruire di un abbattimento della contribuzione a loro carico nella misura del 35 per cento. La facilitazione riguarda solamente i lavoratori che, nei singoli mesi, abbiano avuto una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Restano escluse dall’ agevolazione il contributo integrativo Naspi, i contributi alla previdenza complementare, ai fondi di assistenza sanitaria e ai lavoratori dello spettacolo, quelli di finanziamento del Fondo di solidarietà per il trasporto aereo e del sistema aeroportuale, del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni nonché quanto dovuto al Fondo di Tesoreria.
L’Istituto ricorda che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio ossia il 16 dicembre 2026.


