Indennità di disoccupazione anche per dimissioni dettate da comportamenti altrui

La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 11051 del 28 Maggio 2015 , ha  riconosciuto , in materia di indennità di disoccupazione, ove il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni del lavoratore , non riconducibili a sua libera scelta, perché indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione dell’improseguibilità del rapporto, ex art. 2119 c.c. , il delinearsi di uno stato di disoccupazione involontaria , ai sensi dell’art. 38 della Costituzione, con conseguente diritto all’indennità stessa.

Con la sentenza in commento , la Corte di legittimità ha definito che nel caso in cui il  lavoratore si trovi costretto a rassegnare le proprie dimissioni non per volontà propria , ma per colpa del comportamento dell’azienda , deve vedersi riconosciuto dall’Inps il trattamento di disoccupazione, in quanto l’indennità prevista compete non solo in caso di licenziamenti involontario , ma anche di dimissioni dettate da una giusta causa.

Il caso 
Il fatto trae origine dalla conferma , da parte della Corte d’Appello , della sentenza del Tribunale di primo grado, che aveva condannato l’Inps a corrispondere ad una lavoratrice l’indennità di disoccupazione , essendosi la dipendente dimessa dal lavoro a causa delle condizioni di salute che le impedivano di lavorare in ambiente con alta concentrazione di polveri e impiego di sostanze coloranti. Allo scopo la Corte riteneva che ai fini dell’articolo 34 comma 5 della L. 23 dicembre 1998 n. 448 dovesse essere valorizzato, in coerenza con l’interpretazione costituzionalmente orientata adottata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 269 del 2002 , l’aspetto dell’ involontarietà delle dimissioni, in presenza di una circostanza che non consentiva la prosecuzione del rapporto, quale si era verificata nel caso. L’Istituto di previdenza proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza. Nelle argomentazioni a sostegno del ricorso l’Ente sosteneva che la Corte Costituzionale , dalla lettura della sentenza ricordata dai giudici del merito , aveva affermato il diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione nell’ipotesi in cui le dimissioni fossero rassegnate ai sensi dell’art. 2119 c.c. , facendo quindi riferimento ad una circostanza impeditiva della prestazione derivante dal datore di lavoro o da un erzo e non già alla condizione soggettiva del lavoratore , che , nel caso di specie , aveva fatto una scelta la quale , ancorché dettata da motivi di salute , rimaneva del tutto volontaria.

La decisione
La Cassazione respingeva il ricorso. Nelle motivazioni , i Giudici Supremi ricordavano che “la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 269 del 24-06-2002, ha ritenuto che tale norma non violi gli artt. 3 e 38 Cost. , nella parte in cui, nell’escludere il titolo all’indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingue tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del
prestatore. Ha infatti rilevato che, ancorché la disposizione censurata non contempli espressamente l’ipotesi di dimissioni per giusta causa, una lettura della stessa conforme a Costituzione induce a ritenere che la sua formulazione non possa escludere la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione nelle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore non siano riconducibili alla sua libera scelta, perché indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione della improseguibilità del rapporto – come detta l’art. 2119 c.c. – con conseguente stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 38 Cost.” . Proseguendo quindi sulla base di quanto ricordato la Corte argomentava che nel nostro ordinamento l’ipotesi della giusta causa di recesso è presa in considerazione dall’art. 2119 cod. civ., il quale richiede che si verifichi “una causa che non consenta la prosecuzione , anche provvisoria, del rapporto”. In presenza pertanto di una condizione di improseguibilità del rapporto, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l’atto di dimissioni, ancorché proveniente dal lavoratore, è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto ed il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario , ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Le dimissioni indotte da una causa insita in un difetto del rapporto di lavoro subordinato, così grave da impedirne persino la provvisoria prosecuzione , co me nella fattispecie considerata , comportavano, dunque, ad avviso della Corte, uno stato di disoccupazione involontaria e dovevano ritenersi non comprese, in assenza di un’ espressa previsione in senso contrario, nell’ambito di operatività della disposizione censurata, potendosi pervenire a tale risultato attraverso un’ interpretazione conforme alla Costituzione. Sulla base di tali premesse, proseguivano i giudici di legittimità ,doveva ritenersi che ai fini della configurazione della non volontarietà delle dimissioni “la causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro deve consistere in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, e non siano solo valutate soggettivamente tali dal lavoratore, dovendo rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Non di meno, in applicazione degli stessi principi, deve ammettersi che tale obiettiva incompatibilità possa consistere anche nelle sopravvenute condizioni di salute del dipendente, pur a prescindere dall’individuazione di un inadempimento contrattuale o comunque di una condotta colposa del datore di lavoro o di un terzo. L’applicazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione tanto più impone infatti che operi la tutela contro la disoccupazione involontaria, quando le dimissioni siano oggettivamente determinate dalla necessità del dipendente di tutelare la propria salute, a fronte di una condizione lavorativa con la stessa incompatibile, poiché in tal caso la scelta risolutoria del lavoratore non è “libera”, ma necessitata dalla tutela di un diritto, quello alla salute, di
rango costituzionale”. Le dimissioni, quindi, nel caso in esame , non potevano ritenersi dipendenti da una libera scelta della lavoratrice, sicché la percezione dell’indennità rientrava nella tutela
predisposta dall’art.. 38 Cost., secondo l’ interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata. Per quanto sopra detto , la Cassazione respingeva il ricorso.

In definitiva
Le dimissioni del dipendente, dettate non da propria volontà, comporta il diritto ad acquisire l’assegno dell’Inps di disoccupazione. I problemi interpretativi sorgono dalla previsione della legge che non offre specifiche predeterminate, ma definisce che il lavoratore non ha diritto alla disoccupazione qualora si dimetta volontariamente. Per questo l’Inps , spesso, si attiene al lato formale della norma che non prevede eccezioni e fa sorgere le contestazioni tra amministrazione e lavoratore. A onor del vero , occorre dire che , fortunatamente, la giurisprudenza risolve sempre in
favore di quest’ultimo, a condizione però che fornisca la prova di essersi trovato nella necessità di rassegnare le dimissioni per cause a lui non imputabili, ma dettate dal comportamento del datore, dal comportamento di terzi o comunque da circostanze oggettive anche se non strettamente riconducibili all’azienda, come i motivi di salute. La sentenza oggi esaminata , ci offre quindi un esempio che va al di là di quello tipico delle dimissioni per giusta causa , riscontrabile nell’ipotesi del lavoratore che non viene puntualmente pagato dal datore.

L’ ipotesi qui considerata , tutt’altro che improbabile, è quella del dipendente le cui condizioni fisiche non gli consentano più di svolgere le proprie mansioni nel precedente ambiente, come quando lo stato di salute, per un intervento chirurgico al naso, sia incompatibile con un ambiente di lavoro ad alta concentrazione di polveri e sostanze chimiche. Dunque , nel caso in cui si sia in presenza di una circostanza impeditiva della prosecuzione del rapporto di lavoro attribuibile al datore di lavoro, a terzi o ad altre cause non dipendenti dalla libera volontà lavoratore a quest’ultimo spetta l’ammortizzatore sociale dell’indennità di disoccupazione.

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