Entrate: Trasferte fuori dal Comune, deduzione spese forfettarie solo per i costi concretamente sostenuti

L’Agenzia delle Entrate, con risposta  n. 136/2026 ha offerto chiarimenti in relazione alla deduzione delle spese forfettarie per trasferte fuori dal territorio comunale, ex art. 95, comma 4, TUIR.  La richiesta di chiarimenti proviene da una società fiscalmente residente in Italia attiva principalmente nel settore dell’autotrasporto, con particolare riferimento alla distribuzione delle merci per conto terzi nel settore dell’e­commerce.

Nella propria attività di trasporto, la società si avvale sia di lavoratori assunti direttamente sia di lavoratori che prestano la loro opera con contratto di somministrazione. In applicazione del CCNL Autotrasporto merci e logistica, alla maggioranza dei lavoratori con mansione di autista non viene riconosciuta alcuna indennità, nemmeno analitica, a titolo di rimborso spese per le trasferte effettuate.

La società richiede, pertanto se può usufruire delle deduzioni forfettarie, previste dall’art. 95, comma 4, TUIR, per le trasferte effettuate sia dai lavoratori direttamente assunti sia da quelli somministrati dalle agenzie di somministrazione, operanti sempre con mansione di autisti, nonostante non venga erogata agli stessi alcuna indennità.

Il Fisco rileva come l’art. 95, comma 4, TUIR, faccia esplicito riferimento alle «spese sostenute» in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti dell’impresa. La norma concede alle imprese la possibilità di beneficiare della deduzione solo nell’ipotesi di effettivo sostenimento delle spese relative alle trasferte dei propri dipendenti, cosa che non si verifica nel caso di specie.

Di conseguenza, l’ Agenzia conclude per la non spettanza della deduzione poiché la società istante non provvede concretamente a sostenere l’onere della trasferta.

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