Entrate: Pensionati all’ estero, attenzione alle addizionali IRPEF

Con la risposta n. 106/2026, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il contribuente residente in Lussemburgo deve versare non solo l’Irpef ma anche le addizionali regionale e comunale sulla pensione pubblica erogata dall’Inps. Lo Stato applica infatti queste ultime imposte in base alla normativa interna italiana, poiché esse non rientrano nell’ambito della convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

Nel caso di specie, il contribuente dichiara la propria residenza fiscale nel Granducato di Lussemburgo e il recepimento di una pensione pubblica maturata presso una pubblica amministrazione italiana. Su questo trattamento pensionistico, oltre all’Irpef, l’Inps trattiene direttamente, in qualità di sostituto di imposta, anche le addizionali regionale e comunale.

Ad avviso del pensionato, le addizionali non dovrebbero applicarsi nel caso concreto. La sua tesi è che si tratti di tributi strettamente collegati al territorio, destinati a finanziare funzioni e servizi degli enti locali e quindi giustificati solo in presenza di un legame effettivo con il comune o la regione impositori. Nel suo caso, tale collegamento mancherebbe, perché il pensionato vive fiscalmente all’estero, non è iscritto nelle anagrafi della popolazione residente di alcun Comune italiano e non avrebbe un radicamento territoriale idoneo a giustificare il prelievo.

Il contribuente richiama la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. A suo giudizio, il trattato attribuirebbe all’Italia il potere di tassare la pensione ai fini delle imposte sul reddito, ma non autorizzerebbe automaticamente anche l’applicazione delle addizionali locali, che avrebbero natura distinta rispetto all’Irpef di competenza statale.

Di diverso orientamento l’ Agenzia delle Entrate che ricorda come entrambe le addizionali si calcolano sul reddito imponibile ai fini Irpef e devono essere versate quando, per l’anno di riferimento, l’imposta sul reddito risulta dovuta, senza che assuma rilievo il fatto che il contribuente sia residente in Italia o all’estero.

Il chiarimento dell’Agenzia, dunque, conferma un principio di immediata ricaduta pratica: la residenza fiscale all’estero non esclude, di per sé, l’applicazione delle addizionali locali che quindi sono correttamente applicate dall’ente pensionistico.

Torna in alto