Corte di Giustizia Europea: ai fini dei benefici pensionistici, devono essere considerati anche i periodi lavorati in un diverso Stato membro?

Con la sentenza emessa, il 20.05.2026, nella causa C-717/24, la Corte di Giustizia UE afferma che gli Stati membri, nel calcolo della pensione di vecchiaia, devono tenere conto dei benefici previdenziali collegati a particolari attività lavorative svolte in altri Paesi dell’Unione.

Il fatto affrontato

Un cittadino slovacco ricorre giudizialmente al fine di impugnare il provvedimento con cui era stata rigettata la sua domanda di pensione per difetto del requisito inerente allo svolgimento di lavori gravosi (quali il minatore).

A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che le autorità slovacche non avevano ritenuto a tal fine considerabili i periodi di attività svolti nelle miniere site sul territorio dell’attuale Repubblica Ceca.

La Corte suprema amministrativa slovacca, investita della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se – in virtù del Regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – sia necessaria una norma interna relativa alla totalizzazione dei periodi di attività maturati in diversi Stati membri per il calcolo della pensione di vecchiaia.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva che il Regolamento europeo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale impone la valorizzazione dei periodi di attività maturati in altri Stati membri quando siano collegati a regimi

pensionistici specifici, al fine di garantire la libera circolazione dei lavoratori.

In particolare, continua la sentenza, obiettivo del legislatore comunitario è quello di garantire che le persone che hanno svolto un’attività che dà loro diritto a prestazioni previdenziali specifiche non perdano il beneficio di tali prestazioni per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, proseguendo tale attività in un diverso Stato membro.

Su tali presupposti, la CGUE dichiara che: “L’articolo 51, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che: il meccanismo specifico di totalizzazione dei periodi da esso previsto si applica sia qualora lo Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica abbia istituito un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale, proprio di talune occupazioni o attività, sia qualora tale Stato membro, senza aver istituito un siffatto regime speciale, riservi taluni vantaggi nell’ambito della concessione di una tale prestazione a una determinata categoria di persone che hanno maturato periodi di assicurazione nell’esercizio di un’occupazione o di un’attività specifica”.

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