Il quadro normativo che regola gli investimenti nell’economia reale da parte delle Casse di previdenza e dei Fondi pensione ha subìto un’importante evoluzione nel corso degli ultimi anni. La disciplina cardine, introdotta originariamente dalla Legge di Bilancio 2017, prevede la non imponibilità dei redditi finanziari derivanti da investimenti qualificati e piani di risparmio a lungo termine (PIR). Questo beneficio fiscale viene concesso entro il limite massimo del 10 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, a condizione che gli strumenti finanziari vengano detenuti per un periodo minimo di almeno cinque anni.
Successivamente, l’evoluzione normativa determinata dalla Legge sulla concorrenza 2023 e dal Decreto-Legge Economia del 2025 ha introdotto un ulteriore vincolo per i nuovi investimenti effettuati a partire dal 18 dicembre 2024. Per poter usufruire dell’esenzione fiscale, gli enti previdenziali devono ora destinare una quota percentuale del proprio paniere di investimenti qualificati ai Fondi di Venture Capital (FVC). Questa soglia minima obbligatoria è stata progressivamente modulata nel tempo, venendo stabilita nella misura del 3 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025, per poi salire al 5 per cento per l’anno 2026 e raggiungere infine il 10 per cento a partire dal 2027.
In questo contesto normativo, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 104/2026, ha esaminato in modo dettagliato il regime fiscale agevolativo applicabile a seguito delle ultime modifiche apportate.
PIR esclusi dal calcolo delle soglie – Un primo chiarimento fondamentale stabilisce che sia il vincolo di investimento in Venture Capital, sia il relativo paniere di riferimento, sono circoscritti unicamente agli investimenti qualificati, con l’esclusione esplicita dei piani di risparmio a lungo termine. Di conseguenza, l’operatività nei PIR resta indipendente e i Fondi pensione possono continuare a investire in tali strumenti beneficiando del rispettivo regime di favore, anche qualora non venisse soddisfatta la soglia minima per il Venture Capital. Per quanto riguarda la decorrenza temporale dell’obbligo, l’Agenzia ha confermato che, in assenza di investimenti qualificati nel rendiconto chiuso al 31 dicembre 2024, non sorge alcun obbligo di investimento in FVC nel corso del 2025. Di conseguenza, le operazioni eseguite nel 2025 beneficiano dell’esenzione e andranno a comporre la base di calcolo per determinare la soglia del 5 per cento valida per i nuovi investimenti del 2026.
Conservazione del beneficio – Sotto il profilo della continuità del beneficio, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’esenzione sui redditi degli investimenti relativi a un anno in cui la soglia è stata rispettata si conserva nel tempo, a condizione che gli investimenti in Venture Capital siano effettivamente mantenuti. Un’eventuale flessione successiva della percentuale totale, causata dall’effettuazione di nuovi investimenti qualificati senza un parallelo incremento della quota FVC, non pregiudica in modo retroattivo le agevolazioni già maturate, ma renderà imponibili soltanto i nuovi investimenti realizzati nell’anno del mancato rispetto della quota. Viene inoltre specificato che la dichiarazione prevista dalla norma non deve dare evidenza del rispetto del vincolo in FVC.
L’impegno vincolante – In linea con la norma di interpretazione autentica, la locuzione di investimenti qualificati applicata alle soglie include anche gli impegni vincolanti a investire direttamente o indirettamente, come nel caso di fondi di fondi o veicoli societari, i quali assumono rilevanza al numeratore del rapporto di calcolo. Tuttavia, ai fini della validità del calcolo, deve trattarsi necessariamente di una formale sottoscrizione dell’impegno a investire, il cosiddetto commitment, poiché non viene ritenuta sufficiente una mera delibera programmatica del consiglio di amministrazione dell’ente previdenziale.
Strumenti finanziari preesistenti – Un ultimo chiarimento riguarda gli strumenti finanziari acquistati successivamente al 1° gennaio 2017 i cui proventi siano stati inizialmente assoggettati a tassazione ordinaria. L’Agenzia delle Entrate ne ammette l’inclusione nel regime di esenzione fiscale, fissando però la regola precisa per cui il periodo minimo di detenzione quinquennale richiesto dalla norma non decorre dalla data d’acquisto iniziale del titolo, bensì dal momento in cui viene formalizzato l’impegno a detenerlo per i successivi cinque anni, una circostanza che dovrà essere debitamente attestata all’interno della specifica dichiarazione sostitutiva.

