Definire criteri condivisi per la misurazione della rappresentanza datoriale, rafforzare la trasparenza della contrattazione collettiva e individuare il contratto da assumere come riferimento per la determinazione del “salario giusto”. Sono questi gli obiettivi dell’intesa sottoscritta da quattordici associazioni datoriali: Agci, Ania, Casartigiani, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confetra, Confindustria, Confservizi (la Confederazione formata da Utilitalia e Asstra) e Legacoop.
L’Accordo ha definito criteri oggettivi e affidabili volti a misurare la rappresentanza datoriale in virtù delle ultime disposizioni legislative (Legge n. 112/2026 e D.Lgs. n. 96/2026) che assegnano alla contrattazione comparativamente più rappresentativa a livello nazionale un ruolo centrale in materia di trasparenza salariale e trattamento economico complessivo anche ai fini dell’accesso agli incentivi. L’intesa fa seguito ad analogo accordo raggiunto dai sindacati e segna un primo passo di un percorso che non sarà né breve né agevole, ma che testimonia la volontà delle organizzazioni di accompagnare la trasformazione del tessuto produttivo del Paese con un sistema di relazioni industriali fondato su regole certe e condivise.
In questo contesto, è stato quindi ritenuto fondamentale stabilire criteri oggettivi e affidabili per misurare la maggiore rappresentatività comparata datoriale, che deve tener conto della tipologia e della natura giuridica delle imprese. In questa prospettiva è stato altresì condiviso l’obiettivo di procedere a una corretta perimetrazione dei campi di applicazione contrattuale, per individuare il contratto collettivo di riferimento sulla base dell’effettiva rappresentatività dei soggetti firmatari.
Rappresentatività comparata ai fini istituzionali
Le Associazioni firmatarie hanno ritenuto necessario predisporre le basi per una selezione più trasparente e rigorosa delle parti sociali per la partecipazione ai tavoli di confronto, consultazione e interlocuzione con le istituzioni e con gli altri enti competenti. A tal fine sono stati proposti quattro criteri – tre qualitativi e uno quantitativo – per la selezione ai fini istituzionali delle organizzazioni datoriali dotate di effettiva rappresentatività:
- Seniority: la presenza storica, stabile e continuativa dell’organizzazione nel sistema delle relazioni industriali;
- Rappresentanza Europea: la partecipazione a organismi di dialogo sociale europeo, come i lavori del Comitato economico e sociale europeo (CESE);
- Welfare Contrattuale: la presenza di istituti strutturati volti a disciplinare e sostenere forme di welfare (es. previdenza complementare, assistenza sanitaria, fondi per la formazione professionale, fondi per il sostegno al reddito) nel proprio sistema di contrattazione.
A questi tre criteri “qualitativi” le associazioni hanno aggiunto un quarto criterio “quantitativo”, fondato sul numero di dipendenti che vedono regolato il proprio rapporto dalla contrattazione collettiva del settore rappresentato, tenendo anche in considerazione la tipologia di impresa e l’ampiezza dei settori produttivi, qualora le tematiche trattate nei tavoli istituzionali abbiano natura trasversale.
Rappresentatività comparata e contrattazione
Le Parti hanno condiviso la necessità di concordare dei criteri oggettivi e quantitativi anche per misurare la rappresentatività delle associazioni datoriali ai fini contrattuali, in ciascun settore produttivo, tenendo conto della tipologia e della natura giuridica dell’impresa, in coerenza con quanto stabilito dal D.L. n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/2026, che impone di individuare il TEC del CCNL di riferimento.
Per la mancata attuazione dell’articolo 39 della Costituzione, l’individuazione del contratto collettivo di riferimento per la determinazione del Trattamento Economico Complessivo non comporta l’obbligo di applicazione generalizzata. Per tale motivo il Legislatore ha previsto che l’applicazione integrale di un diverso contratto collettivo di settore che, tuttavia, garantisca ai lavoratori un trattamento economico e normativo uguale a quello del contratto collettivo di riferimento dia diritto di accedere a tutti i benefici di legge.
Senonché la presenza di più contratti potenzialmente applicabili può generare incertezza. Due imprese che operano nello stesso mercato possono applicare contratti diversi, con conseguenze sui livelli retributivi, sull’orario di lavoro, sulle maggiorazioni, sulle ferie, sui permessi, sulla previdenza complementare e sugli altri istituti contrattuali.
L’accordo stabilisce pertanto che l’unico criterio universale quantitativo oggettivo che consente di misurare – in maniera certa e omogenea – la rappresentatività dei soggetti dal lato datoriale che sottoscrivono un determinato contratto collettivo è quello preso in considerazione dal CNEL e, quindi, quello della diffusione del contratto tra i lavoratori del settore, distinto sulla base di due elementi principali:
- la tipologia dell’impresa (le dimensioni, il modello organizzativo, la natura artigiana, cooperativa, industriale o commerciale e le modalità attraverso le quali viene realizzata l’attività produttiva);
- il settore nel quale l’impresa svolge la propria attività.
L’accordo conclude con una clausola di apertura verso l’adesione di nuove organizzazioni datoriali che, condividendone le finalità, si impegneranno ad accettare e rispettare l’integrale applicazione dei contenuti.


