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Con l’ordinanza n. 8564 del 06.04.2026, la Cassazione afferma che la lettera inviata dall’avvocato al datore per contestare il comportamento illecito che induce il lavoratore a rassegnare le dimissioni è insufficiente ai fini di dimostrare la sussistenza della giusta causa che dà diritto ad ottenere la NASpI.
Il fatto affrontato
La lavoratrice ricorre giudizialmente nei confronti dell’INPS, al fine di ottenere la liquidazione in proprio favore dell’indennità NASpI a causa dello stato di disoccupazione nel quale si era venuta a trovare dopo aver rassegnato le dimissioni per giusta causa.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo sufficiente ai fini della dimostrazione della giusta causa la lettera inviata dall’avvocato della ricorrente al datore di lavoro volta a contestare il comportamento illecito che aveva determinato le dimissioni.
L’ordinanza
La Cassazione – ribaltando la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la funzione del trattamento NASpI è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito per quei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Per la sentenza, rientrano in tale categoria anche i lavoratori dimissionari a condizione, però, che le dimissioni siano rassegnate per giusta causa e, quindi, non siano riconducibili alla libera scelta del dipendente, bensì siano ascrivibili ad un illecito comportamento datoriale.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, incombe sul dipendente che intende ottenere la NASpI l’onere di dimostrare l’esistenza della giusta causa sottesa alle dimissioni.
Non ritenendo assolto detto onere nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell’INPS.


