Tribunale di Milano: patto di prova nullo nel contratto a termine, quali conseguenze?

Con la sentenza n. 683 del 03.04.2026, il Tribunale di Milano ribadisce il seguente principio di diritto: “il patto lavorativo di prova è legittimo solo ove sia specificatamente indicato per iscritto il suo oggetto, costituito dalla puntuale e specifica indicazione delle mansioni su cui la prova deve espletarsi”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il recesso per mancato superamento del periodo di prova.

A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che il contratto non recava alcun riferimento alle mansioni che avrebbe dovuto svolgere, limitandosi a rinviare genericamente all’inquadramento contrattuale.

La sentenza

Il Tribunale di Milano rileva che l’indicazione da parte del datore di lavoro delle mansioni oggetto del patto di prova può essere effettuata anche mediante il semplice rinvio per relationem alle declaratorie contrattuali, a condizione che il richiamo sia sufficientemente specifico.

Ciò, continua la sentenza, significa che il rimando al CCNL contenuto nel patto deve consentire di individuare, soprattutto in presenza di una pluralità di profili appartenenti alla stessa categoria e livello, la nozione classificatoria più dettagliata ed esaustiva.

Nel caso di specie, per il Giudice, l’onere di specifica e adeguata indicazione delle mansioni oggetto della prova non risulta assolto, difettando radicalmente l’indicazione delle attività da compiere né potendo le stesse essere ricostruite attraverso i riferimenti al bando di prova selettiva e all’inquadramento contrattuale.

Su tali presupposti, il Tribunale dichiara la nullità del patto di prova e, trattandosi di un contratto a termine, riconosce al lavoratore solo il risarcimento del danno, pari a tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza inizialmente prevista.

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