Cassazione: solo il medico legale può ritenere simulato lo stato di malattia certificato

Con l’ordinanza n. 8738 del 08.04.2026, la Cassazione afferma che, al fine di ritenere simulata una malattia che è sorretta da apposita certificazione, è indispensabile un approfondimento medico-legale.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli a seguito di una contestazione con cui la società gli ascriveva la simulazione dello stato di malattia al fine di non svolgere le nuove mansioni assegnate.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo legittimo l’impugnato recesso.

L’ordinanza

La Cassazione – ribaltando la pronuncia di merito – rileva che il rilascio di un certificato medico attestante una sindrome ansioso-depressiva con somministrazione di farmaci specifici e la, conseguente, assunzione della relativa responsabilità da parte del sanitario, si configurano quali elementi di particolare valenza probatoria al fine dell’accertamento della effettività dello stato di malattia.

Secondo i Giudici di legittimità, ciò è superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico-legale.

Per la sentenza, dunque, in assenza di detti accertamenti, il giudice non può esprimersi statuendo – come nel caso di specie – una superficialità di diagnosi, sfociando altrimenti in una apodittica e ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dipendente e dichiara illegittimo il licenziamento al medesimo irrogato.

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