Cassazione: l’interruzione del pubblico servizio legittima il recesso?

Con l’ordinanza n. 11830 del 29.04.2026, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento del dipendente che, decidendo dolosamente di svolgere attività personali durante l’orario di lavoro, provoca una interruzione di pubblico servizio.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per essersi avvalso dell’automezzo aziendale per dirigersi in luoghi estranei a quelli di svolgimento della prestazione, così interrompendo ripetutamente il pubblico servizio.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo le condotte contestate al ricorrente tanto gravi da non consentire neppure temporaneamente la prosecuzione del rapporto di lavoro.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che integra una evidente lesione del vincolo fiduciario la condotta del dipendente che, approfittando della libertà di movimento che gli viene concessa in virtù delle mansioni cui è adibito, utilizza il mezzo aziendale per attendere ad esigenze personali durante l’orario di lavoro.

Per la sentenza, detta condotta risulta tantopiù grave nella misura in cui comporta l’interruzione (ingiustificata) di un pubblico servizio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

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