Cassazione: è legittimo il trasferimento della dipendente vittima di molestie sul luogo di lavoro?

Con l’ordinanza n. 11945 del 30.04.2026, la Cassazione afferma che il trasferimento del dipendente non può ritenersi discriminatorio, allorquando rappresenti una risposta datoriale ad una specifica istanza della dipendente volta ad essere allontanata dal collega da cui aveva subito molestie.

Il fatto affrontato

La dipendente impugna il trasferimento disposto a seguito della sua denuncia di essere vittima di violenze sessuali da parte di un collega.

A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce la ritorsività della scelta aziendale di trasferirla ad oltre 300 km dalla sede di originaria adibizione.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, escludendo la sussistenza di qualsivoglia responsabilità societaria.

L’ordinanza

La Cassazione rileva preliminarmente che, in presenza di una denuncia pervenuta da una dipendente vittima di molestie da parte di un collega, è onere del datore intervenire tempestivamente.

Per la sentenza, infatti, la necessità primaria è quella di garantire l’isolamento della vittima rispetto al molestatore.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, anche se la nuova sede di adibizione non risulta in linea con le preferenze soggettive della lavoratrice, tale circostanza non è in grado di inficiare la legittimità della condotta datoriale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della dipendente, ritenendo legittimo il trasferimento in quanto funzionale alla salvaguardia dell’integrità psicofisica della stessa.

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