Con la circolare n. 19/2026, l’INAIL fornisce le istruzioni operative relative alla nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo. L’intervento attua quanto previsto dall’art. 23 della Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto il nuovo comma 11-bis all’art. 2 del D.L. n. 338/1989, attribuendo a INPS e INAIL la possibilità di concedere il pagamento rateale dei debiti contributivi non affidati agli agenti della riscossione fino a un massimo di 60 rate mensili. La nuova disciplina supera quindi il precedente limite ordinario di 24 rate previsto per le dilazioni concesse dall’Istituto.
Debiti oggetto di rateazione – La circolare precisa che possono essere oggetto di rateazione i debiti per premi assicurativi e accessori derivanti da omissione o evasione contributiva, purché non iscritti a ruolo. Rientrano nella disciplina anche le sanzioni civili, gli interessi e i debiti contributivi correnti non ancora scaduti, compresi quelli relativi all’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi. Restano invece esclusi i crediti già affidati agli agenti della riscossione, per i quali la competenza sulla dilazione spetta esclusivamente agli enti della riscossione ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999.
Tipologie di rateazione – Il nuovo sistema distingue due differenti tipologie di rateazione in relazione all’importo del debito:
– per importi fino a 500 mila euro possono essere concessi piani di dilazione fino a 36 rate mensili;
– per importi superiori è possibile accedere a rateazioni fino a 60 mensilità.
Presupposto comune per entrambe le ipotesi è la dichiarazione di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del debitore. Tra le situazioni rilevanti ai fini della concessione della dilazione, la circolare richiama la carenza temporanea di liquidità, il ritardato incasso di crediti, le crisi economiche territoriali o settoriali, i processi di riorganizzazione aziendale, le calamità naturali, le situazioni di crisi o insolvenza disciplinate dal Codice della crisi d’impresa, nonché le incertezze interpretative sull’obbligo contributivo.
Presentazione della domanda – L’istanza deve essere presentata esclusivamente tramite il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito INAIL. Il debitore deve indicare l’importo da rateizzare, il numero delle rate richieste e la natura dei debiti interessati. La domanda deve comprendere tutti i debiti non iscritti a ruolo esistenti alla data di presentazione. Inoltre, il richiedente deve riconoscere espressamente e senza riserve il debito e rinunciare alle eccezioni e agli eventuali giudizi di opposizione in sede civile.
Effetti sulla regolarità contributiva – Nella circolare particolare attenzione viene dedicata agli effetti della rateazione sulla regolarità contributiva. L’INAIL richiama il D.M. 30 gennaio 2015 sul DURC online, precisando che la regolarità contributiva permane in presenza di una rateazione regolarmente concessa e rispettata. La rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine indicato nel piano di ammortamento comunicato dall’Istituto.
Annullamento e revoca – L’Istituto disciplina anche le ipotesi di annullamento e revoca del piano di ammortamento. L’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa, con conseguente richiesta di pagamento integrale del debito. Il mancato pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive, comporta invece la revoca della dilazione e l’iscrizione a ruolo delle somme residue. La revoca può intervenire anche in presenza di nuovi debiti contributivi maturati nel corso della rateazione.
Decorrenza – La nuova disciplina si applica alle istanze presentate successivamente alla pubblicazione della circolare sul sito istituzionale dell’INAIL avvenuta l’otto maggio 2026. La circolare prevede tuttavia la possibilità di rideterminare, su richiesta del debitore, i piani di rateazione già concessi nel periodo transitorio successivo all’entrata in vigore della legge n. 203/2024, applicando le condizioni più favorevoli introdotte dal nuovo regolamento.


