Cassazione: la certificazione del contratto non è sufficiente a dimostrare la genuinità dell’appalto ai fini fiscali

Con l’ordinanza n. 26027 del 01.10.2026, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “in tema di appalto di servizi e somministrazione di lavoro, ai fini del riconoscimento degli effetti fiscali delle fatture emesse dall’appaltatore, il giudice tributario, ove l’Amministrazione finanziaria deduca la non genuinità dell’appalto, deve verificare la concreta sussistenza degli elementi indicati dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, e segnatamente l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, l’esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e l’assunzione del rischio d’impresa, non essendo sufficiente il mero riscontro della regolarità formale del contratto, della regolarità contributiva o della certificazione del rapporto, né potendo attribuirsi rilievo assorbente alla sola assenza di prova della consapevolezza del committente circa eventuali frodi poste in essere dall’appaltatore”.

Il fatto affrontato
La società committente impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate – sostenendo che gli appalti dissimulassero in realtà una somministrazione irregolare di manodopera con conseguente disconoscimento della detrazione IVA e della deduzione del costo ai fini IRAP – chiede il pagamento di maggiori tributi in relazione alle fatture emesse dalla cooperativa appaltatrice.

I giudici tributari di primo e secondo grado accolgono le ragioni della società, valorizzando, tra l’altro, la regolarità contributiva e retributiva della cooperativa, le verifiche effettuate dalla committente e la certificazione del contratto di appalto da parte di una Commissione di certificazione.

L’ordinanza
La Cassazione rileva preliminarmente che, quando viene contestata la genuinità dell’appalto, occorre verificare la concreta modalità di esecuzione del rapporto, secondo i criteri previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003: organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, nonché assunzione del rischio d’impresa.

In tale prospettiva,  continua la sentenza, la regolarità documentale dell’appalto, i DURC, la tracciabilità dei pagamenti ed anche la certificazione del contratto non impediscono all’Amministrazione finanziaria e al giudice tributario di verificare la genuinità sostanziale dell’operazione.

Secondo i Giudici di legittimità, non risulta decisiva neppure la buona fede del committente o la mancata prova della sua consapevolezza delle eventuali frodi dell’appaltatore: ai fini del trattamento fiscale delle fatture occorre, infatti, preliminarmente stabilire se il rapporto abbia effettivamente i caratteri dell’appalto genuino oppure costituisca una somministrazione irregolare di manodopera.

Su tali presupposti, la Cassazione cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado affinché verifichi in concreto la genuinità dell’appalto nel caso concreto.

Torna in alto