Con la sentenza n. 15670 del 22.05.2026, la Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui: “la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.”.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per aver alterato l’applicativo per la registrazione dei periodi di ferie al fine di fruire di un numero di giorni di ferie superiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo il licenziamento una sanzione proporzionata rispetto alla condotta contestata.
La sentenza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia.
Secondo i Giudici di legittimità, detta valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili o, ancora, sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo.
Non rinvenendo detti vizi nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della lavoratrice e conferma la legittimità del recesso irrogatole.

