Con l’ordinanza n. 19193 del 11.06.2026, la Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui se “… il fatto che dà luogo a sanzione disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio della immediatezza della contestazione non può considerarsi violato dal datore di lavoro il quale, avendo scelto ai fini di un corretto accertamento del fatto di attendere l’esito degli accertamenti svolti in sede penale, contesti l’addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti”.
Il fatto affrontato
Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli, nell’agosto del 2020, per essere stato condannato in via definitiva ad otto mesi di reclusione, sospesi, per una condotta extralavorativa.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo infondata la censura mossa dal ricorrente a mente della quale la contestazione sarebbe stata tardiva per essere la società venuta a conoscenza del procedimento penale sin dal suo avvio nel 2000.
L’ordinanza
La Cassazione – confermando la sentenza di merito – rileva che, in tema di licenziamento disciplinare per fatti estranei al rapporto lavorativo aventi rilevanza penale, qualora la contrattazione collettiva tipizzi la condotta idonea a giustificare la sanzione espulsiva collegandola al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il differimento del licenziamento a una data successiva a tale evento non si configura come rinuncia all’esercizio del potere disciplinare e non lo rende intempestivo.
Ciò, continua la sentenza, anche in considerazione del fatto che una condotta estranea al rapporto di lavoro non può dirsi determinante ai fini del venir meno della fiducia del datore di lavoro nel corretto espletamento della prestazione lavorativa fino a che non sia accertata con sentenza penale passata in giudicato.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del recesso irrogatogli.

