Cassazione: è valido il licenziamento comunicato al lavoratore via mail ordinaria?

Con l’ordinanza n. 13731 del 11.05.2026, la Cassazione afferma il seguente principio: “la modalità con cui avviene la comunicazione del recesso datoriale, in mancanza di espressa previsione del CCNL, non può mai incidere sulla validità del licenziamento inteso quale negozio giuridico unilaterale formato per iscritto”.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli deducendo, tra le altre cose, la nullità del provvedimento perché comunicato mediante mail ordinaria in violazione di quanto previsto dal CCNL.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo legittima l’impugnata sanzione espulsiva.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in mancanza di espresse previsioni del CCNL, la validità del licenziamento è disciplinata unicamente dall’art. 2 della L. 604/1966, che prevede unicamente la necessaria forma scritta.

Per la sentenza, poiché il licenziamento è un negozio giuridico unilaterale e recettizio, ciò che conta è la conoscenza dello stesso da parte del lavoratore, a prescindere dalle modalità con cui tale conoscenza è avvenuta.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del recesso irrogatogli.

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