Cassazione: è possibile collocare in cassa integrazione anche i dipendenti distaccati?

Con l’ordinanza n. 17966 del 04.06.2026, la Cassazione afferma che il datore di lavoro (distaccante) può scegliere di porre in cassa integrazione anche i dipendenti distaccati.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il provvedimento con cui l’INPS aveva revocato il trattamento pensionistico riconosciutole, a fronte dell’annullamento della contribuzione figurativa CIGS per il periodo in cui si trovava in distacco.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo il diritto della ricorrente ad ottenere la prestazione pensionistica.

L’ordinanza

La Cassazione rileva preliminarmente che, durante il distacco, il rapporto di lavoro resta in carico al distaccante, che rimane responsabile del pagamento di retribuzione e contributi.

Ciò premesso, per la sentenza, il datore di lavoro – esercitando prerogative e libertà a lui riconosciute ex art. 41 Cost. – può individuare, nel rispetto degli accordi collettivi raggiunti, quali attività e quali lavoratori sospendere, scegliendo anche fra i dipendenti in distacco.

Secondo i Giudici di legittimità, quanto sopra affermato è la diretta conseguenza della circostanza che il distacco costituisce una mera modificazione delle modalità di esecuzione della prestazione, senza alterazione del vincolo contrattuale originario.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’INPS, confermando il diritto della lavoratrice ad ottenere il trattamento pensionistico.

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