INPS : Contributo all’auto-imprenditorialità in settori strategici. Pagamenti sbloccati al via il riesame

Buone notizie per i giovani che hanno deciso di mettersi in proprio investendo nei settori dell’innovazione, della transizione digitale e della sostenibilità ambientale. L’ INPS ha disposto i pagamenti relativi al contributo all’autoimprenditorialità in favore di giovani under35 disoccupati che hanno avviato una nuova attività in settori strategici tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. La comunicazione arriva con la pubblicazione da parte dell’ Istituto del messaggio n. 1955/2026.

L’incentivo, introdotto dal DL 7 maggio 2024, n. 60 (cd. DL Coesione), convertito in legge il 4 luglio 2024, n. 95, consiste in un contributo pari a 500 euro al mese per un massimo di tre anni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, erogato dall’INPS in forma anticipata, su base annuale, in relazione ai mesi di effettivo svolgimento dell’attività ( istruzioni sono state tempo fornite con la circolare n. 148/2025 ; il messaggio n. 270/2026 e messaggio n. 685/2026 )

Gli interessati posso verificare ora lo stato di accoglimento della domanda accedendo al portale INPS, tramite autentificazione digitale, e seguendo il percorso : “Sostegni, Sussidi e Indennità” – “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” – “Vedi tutti” – “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” – “Utilizza il servizio” – “Incentivo Decreto Coesione”.

Per le istanze che hanno avuto esito negativo c’è la possibilità di chiedere un riesame. L’istanza può essere presentata online, sempre dalla sezione “Incentivo Decreto Coesione” del sito INPS, utilizzando la stessa modalità di accesso digitale usata per l’invio della domanda originaria.

Il termine indicato per chiedere il riesame è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio INPS oppure, se la comunicazione di reiezione è successiva, dal giorno in cui l’interessato è venuto a conoscenza del rigetto. Si tratta però di un termine non perentorio, quindi la presentazione oltre i 30 giorni non comporta automaticamente l’inammissibilità.

 

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