Con l’ordinanza n. 25716 del 23.09.2026, la Cassazione ribadisce che il diritto al TFR, avendo natura autonoma rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da tale momento decorre il relativo termine di prescrizione.
Il fatto affrontato
Un medico, dopo aver sottoscritto plurimi contratti di collaborazione nel periodo 2008 – 2018, ricorre in giudizio al fine di chiedere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, il pagamento delle differenze retributive e del TFR.
La Corte d’Appello, pur confermando la natura subordinata del rapporto, dichiara prescritti i crediti retributivi antecedenti al febbraio 2014, ritenendo che nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione decorra anche in costanza di rapporto.
L’ordinanza
La Cassazione rileva preliminarmente che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, anche quando lo stesso sia formalmente autonomo e solo successivamente ne venga accertata la natura subordinata, non essendo configurabile un metus del lavoratore rispetto alla Pubblica Amministrazione.
Per la sentenza, tuttavia, tale principio non si applica al TFR, che ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi e sorge soltanto al momento della cessazione del rapporto.
Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che anche le retribuzioni ormai prescritte devono concorrere alla determinazione del TFR, poiché esse rilevano esclusivamente quale base di computo del trattamento e non come autonomi crediti oggetto di pagamento.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del medico limitatamente alla quantificazione del TFR.


